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giovedì 19/12/2024 • 11:49

Contabilità Sostenibilità

ESG: Assirevi pubblica un Documento di Ricerca

Assirevi, con il Documento di Ricerca n. 260, ha fornito indicazioni utili in relazione agli incarichi per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria, utilizzando gli standard ESRS, da società non tenute all'applicazione del D.Lgs. 125/2024.

a cura di

redazione Memento

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Il Documento di Ricerca n. 260 di Assirevi ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili in relazione agli incarichi per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria, utilizzando gli standard ESRS, da società non tenute all'applicazione del D.Lgs. 125/2024di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (CSRD).

Relativamente alla sostenibilità, Assirevi ricorda l'entrata in vigore "scaglionata". Nel dettaglio, il D.Lgs. 125/2024 individua i seguenti soggetti quali enti tenuti alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto previsto dal decreto medesimo, nonché al Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 contenente i primi dodici ESRS non settoriali e al Regolamento (UE) 2020/852 (“ Regolamento Tassonomia ”):

  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024, le “imprese di grandi dimensioni”, come definite dall'art. 1 D.Lgs. 125/2024, e le capogruppo di gruppi di grandi dimensioni che si qualificano come Enti di Interesse Pubblico (“EIP”) e che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025, le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, EIP e non EIP, che superino almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di 250 dipendenti; b) totale attivo di stato patrimoniale euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni euro 50 milioni;
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese (“PMI”) emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, che non siano microimprese, che rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di dipendenti compreso tra 50 e 250; b) totale attivo di stato patrimoniale compreso fra euro 450 mila e euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi fra euro 900 mila e euro 50 milioni. Sono altresì obbligate, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, le imprese bancarie che si qualificano quali enti piccoli e non complessi, definiti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, e le imprese di assicurazione e di riassicurazione “captive”, definite dalla Direttiva 2009/138/CE, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che non siano microimprese;
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, le imprese non appartenenti all'Unione Europea che abbiano generato all'interno dell'Unione Europea, per due anni consecutivi, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 150 milioni, a condizione che tali imprese extra Unione abbiano: 1) una impresa figlia che ricada nello scope di applicazione della CSRD; 2) o, in assenza di una impresa figlia, una succursale che abbia generato all'interno dell'Unione, per l'esercizio precedente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 40 milioni.

Il D.Lgs. 125/2024 ha, tra l'altro, previsto l'abrogazione del previgente Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254  il quale costituiva la normativa di riferimento in tema di Dichiarazione Non Finanziaria (“DNF”).

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