venerdì 20/12/2024 • 06:00
Riflessioni a latere dell'Informativa 13 dicembre 2024 del CNDCEC, dedicato all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, un incarico nel settore degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia che, per compiti e attitudini professionali, può esser ricoperto dal dottore commercialista.
Ascolta la news 5:03
Il documento EBA/GL/2022/05 del 14.6.2022 rappresenta l'antecedente giuridico da cui trae origine l'attuale versione vigente del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.3.19, come modificato in data 1.8.23, recante le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Scopo del documento EBA, cui Banca di Italia ha manifestato l'intenzione di conformarsi sin dallo scorso 25 novembre 2022, è il rafforzamento dei presidi in tema di antiriciclaggio attraverso non solo una review di quelli che sono i compiti e le responsabilità degli organi aziendali, ma anche con l'introduzione di una nuova figura chiave per la conformità e la sicurezza finanziaria degli intermediari bancari e finanziari che l'organo di amministrazione deve identificare al proprio interno: l'esponente responsabile per l'AML.
In estrema sintesi, gli orientamenti EBA in commento enfatizzano la necessità per cui, all'interno della governance, l'esponente responsabile per l'AML debba “possedere sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di ML/TF e l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure in materia di AML/CFT, unitamente a una buona comprensione del modello di business dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario e del settore in cui l'ente o l'istituto opera”.
Per fare fronte a tali incombenze, l'esponente responsabile per l'AML – come definito dall'articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 – dovrebbe “dedicare tempo sufficiente e disporre di risorse adeguate ad assolvere efficacemente i propri compiti relativi all'AML/CFT, informando regolarmente l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario e senza indebito ritardo”.
In via analogica, ruolo e compiti di tale esponente esecutivo - qualifica quest'ultima che discende dall'appartenenza all'organo di gestione - non sono del tutto nuovi rievocando, sotto certi aspetti, le attività demandate al referente interno antiriciclaggio nel caso in cui la relativa funzione di controllo risulti conferita in outsourcing a professionista esterno.
Monitoraggio dei livelli di servizio, valutazione nel merito della corrispondenza tra le obbligazioni dedotte nel contratto e l'attività prestata dal responsabile AML in outsourcing riferendone al board, sino al fungere da naturale backup a copertura del rischio di soluzione di continuità nei controlli sono alcune delle prerogative che trovano un riscontro più o meno puntuale nei compiti dell'attuale esponente responsabile per l'antiriciclaggio che deve fungere da punto di contatto tra l'organo con funzione di supervisione strategica e la funzione AML.
Il messaggio di fondo è chiaro: nel novero degli esponenti aziendali ex D.M. 169/2020, che compongono l'assetto di governance non è possibile privarsi di figure nelle quali confluiscano in egual misura conoscenza del business e della realtà aziendale in sé considerata nonché alla luce dell'esposizione dell'intermediario vigilato al rischio di AML/CFT.
Come evidenziato dall'informativa del CNDCEC “il ruolo in esame ben potrebbe essere ricoperto da professionisti del settore economico-giuridico già avvezzi ad assumere incarichi nell'ambito dei Consigli di Amministrazione degli intermediari finanziari in ragione del conferimento di uno specifico mandato professionale”. Naturalmente condizione necessaria e sufficiente sarà il possesso di specifiche competenze da documentare opportunatamente nel curriculum vitae, alcune delle quali – la conoscenza della normativa antiriciclaggio, ad esempio – direttamente connesse con lo svolgimento della professione di Commercialista, insieme ad altre eventualmente sviluppate in ulteriori, e precedenti, esperienze maturate nell'ambito degli organi di amministrazione e controllo, ovvero in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio in outsourcing, nell'ambito di banche e/o altri intermediari finanziari.
Il richiamo ai requisiti e criteri fissati dal D.M. 169/2020 impone, di conseguenza, una disamina degli stessi in sede di riunione consiliare, con verbalizzazione del processo decisionale che si conclude con il conferimento dell'incarico.
La natura esecutiva dell'incarico e la compatibilità con l'assenza di deleghe gestorie
La natura esecutiva dell'incarico sembra tuttavia apparentemente confliggere con la natura di controllo puro sull'attività del gestore interno del rischio, soprattutto laddove – circolare Banca d'Italia n. 285/2013 – i titolari di incarichi esecutivi sono: “
Profili di carenza di coordinamento normativo si rinvengono anche con tutte quelle fattispecie in cui, come ad esempio nel credito cooperativo, fermo l'obbligo di nominare un esponente responsabile AML, ci si scontra con la difficoltà di attribuire a un singolo soggetto un potere esecutivo, rispetto al principio statutario che vuole che l'esecutività sia esercitata in modo collegiale.
Del resto, nel provvedimento di agosto 2023, la naturale conseguenza della natura esecutiva dell'incarico è l'integrazione della policy antiriciclaggio con l'individuazione puntuale delle ipotesi di conflitto di interessi e delle misure atte a prevenirli e mitigarli.
Né aiuta a fugare definitivamente i dubbi la nota di chiarimenti di Banca d'Italia dello scorso 9 gennaio nella quale si afferma che “l'incarico può essere attribuito a un amministratore privo di altre deleghe (c.d. non esecutivo) che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo”.
Il problema è di palmare evidenza se lo si inquadra rispetto al settore degli intermediari minori. Organici “piatti” e costi di impianto del sistema dei controlli interni spingono, col favore della vigilanza, all'internalizzazione dei medesimi in capo a componenti del board, purché privi di deleghe operative, si tratta, infatti, di incarichi – fisiologicamente – non esecutivi in ragione dei compiti e delle responsabilità assunti.
Ebbene, quid iuris nel caso del Commercialista, consigliere di amministrazione e già titolare della funzione di compliance – incarico ex se non esecutivo per assenza appunto di deleghe – che, risposta n. 2 a pag. 2 della già menzionata nota di chiarimenti alla mano, venga nominato anche esponente responsabile per l'AML?
Nella sostanza, arriverebbero a cumularsi due incarichi legati alla differente tipologia di ruolo nel consiglio di amministrazione: da una parte, il consigliere non esecutivo, che legittimamente può assumere la titolarità della funzione di compliance e che, dall'altra, deve però diventare in esecutivo per effetto della nomina ad esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
L'apparente “antinomia” non può che risolversi, per appiattirsi al chiarimento fornito dalla vigilanza e permettere la concomitanza di ruoli, con un inevitabile aggravio nella formalizzazione dell'incarico (e nel controllo di terzo livello sull'adeguatezza del relativo assetto), subordinandolo, quale condizione minima e sufficiente, all'assenza di un interesse economico prevalente, di deleghe gestorie e/o operative anche di mero fatto, all'evidente scopo non solo di evitare l'insorgere di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione ma anche di conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia che regolano assetti di governance e sistema dei controlli interni.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’ordinanza della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29315 sembra destinata a costituire un pericoloso arresto giurisprudenziale secondo il quale l'utilizzo frequente di operazi..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.