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venerdì 20/12/2024 • 06:00

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Comunicazione preventiva bonus 4.0: non ammessa la remissione in bonis

La comunicazione preventiva per il bonus investimenti 4.0 è un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione di completamento e deve essere quindi presentata senza necessità di utilizzare l'istituto della remissione in bonis (Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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L'istante pone un quesito in merito all'applicazione dell'istituto della remissione in bonis, rappresentando di aver effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento.

La comunicazione del bonus investimenti 4.0

Avendo omesso la presentazione di una comunicazione preventiva per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0, un'impresa chiedeva la possibilità di presentare soltanto la comunicazione di completamento dell'investimento, applicando l'istituto della remissione in bonis ex art. 2 c. 1 DL 16/2012. A quest'ultimo riguardo si ricorda che l'art. 2 c. 1 DL 16/2012 ha introdotto una forma particolare di ravvedimento operoso, stabilendo che la fruizione dei benefici di natura fiscale o l'accesso ai regimi tributari opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento formale, non tempestivamente eseguiti, non sono preclusi, purché ricorrano, congiuntamente, alcune specifiche condizioni. In primo luogo, è necessario che la violazione non sia stata ancora constatata, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

È, inoltre, richiesto che il contribuente sia in buona fede, e possieda - con riferimento alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l'adempimento tempestivo, i sostanziali requisiti di legge.

Nell'esaminare il caso oggetto dell'interpello, in via preliminare l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 (ex art. 1 c. 1057-bis - 1058-ter L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024), l'art. 6 DL 39/2024 ha introdotto specifici obblighi di comunicazione.

In particolare, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Viceversa, per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), è prevista:

  • una comunicazione preventiva, in via telematica, indicante l'ammontare complessivo degli investimenti e la presunta fruizione negli anni del credito (ex art. 6 c. 1 DL 39/2024) mediante la compilazione e invio di un apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. GSE);
  • la trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Nella Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le disposizioni sopra richiamate non prevedono la necessità di effettuare le comunicazioni entro un termine perentorio previsto a “pena di decadenza”.

Pertanto, la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Osservazioni

In conclusione, sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la necessità del contribuente di presentare la comunicazione preventiva, senza ricorrere all'istituto della remissione in bonis (ex art. 2 c. 1 DL 16/2012) e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

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a cura di

redazione Memento

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di

Stefano Mazzocchi

- Dottore commercialista e docente di diritto tributario, Università di Catanzaro

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