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mercoledì 18/12/2024 • 10:17

Lavoro Dal 18 dicembre 2024

Contributi INPS: tasso BCE di dilazione e differimento al 3,15%

Alla luce della decisione della BCE, l'INPS, con Circ. 17 dicembre 2024 n. 103, comunica la misura del nuovo tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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A decorrere dal 18 dicembre 2024, a seguito della decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024 della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) è stato ridotto al 3,15%.

Tale variazione impatta:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Pertanto, l'INPS comunica i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica.

Interesse di dilazione e differimento: come cambia

Dal 17 dicembre 2024, in virtù delle modifiche illustrate, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da tale data, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,15% annuo (tasso del 3,15%)

Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,15% annuo applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

Le sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 17 dicembre 2024, la riduzione del tasso di interesse comporta la variazione della misura delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (art. 30, c. 1 lett. a), DL 19/2024 conv. in L. 56/2024): se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d'anno.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso di ravvedimento operoso (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000):

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'10,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5%).

Con riferimento all'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, c. 10, L. 388/2000) le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali (art. 1284 c.c.).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, c. 8 lett. a), L. 388/2000), dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000), invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 17 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

Fonte: Circ. INPS 17 dicembre 2024 n. 103

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