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lunedì 16/12/2024 • 15:14

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Trust: istituiti in USA con beneficiaria con residenza fiscale in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 dicembre 2024 n. 258, ha chiarito la qualificazione fiscale e la tipologia (trust trasparente o trust opaco) di alcuni trust istituiti in America a favore di una beneficiaria che è cittadina americana con residenza fiscale in Italia.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 258 del 16 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la qualificazione fiscale di 3 trust disciplinati dalla legge del Texas, istituiti da un padre a favore della figlia, cittadina americana con residenza fiscale in Italia.

Si ricorda che l'istituto del trust ha trovato ingresso nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della L. 364/89, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito disponente (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito trustee, beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Con riferimento ai trust esistenti fiscalmente, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, si distinguono due tipologie di trust (art. 73 c. 2 DPR 917/86):

  • trust trasparente: ha un beneficiario di reddito individuato, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante imputazione per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario. È necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata;
  • trust opaco: è senza beneficiario di reddito individuato e il reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Tornando al caso di specie, il Trust 1 è stato istituito per volontà del disponente, nonché primo beneficiario del medesimo, come trust revocabile per volontà dello stesso disponente. Tale trust è considerare inesistente ai fini fiscali italiani. In particolare, il potere di revoca del trustee riservato alla beneficiaria fa ritenere che la gestione del trust 1 non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della beneficiaria stessa, alla quale il trustee è tenuto a fornire un rendiconto della gestione. Pertanto l'istante deve essere individuata come interponente ai fini fiscali in Italia (art. 37 c. 3 DPR 600/73) e il reddito di cui appare titolare il Trust 1 è da assoggettare ad imposizione, per imputazione, direttamente in capo all'interponente.

Il Trust 2 è stato istituito ad esclusivo beneficio dell'istante e di eventuali suoi figli in caso di decesso. Solo in caso di decesso dell'istante, in assenza di figli, si dispone che il fondo del trust 2 dovrà essere distribuito ai rimanenti trust creati, contemporaneamente, per gli altri figli del disponente. Dalle clausole contrattuali non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all'an delle distribuzioni e neanche al quantum, considerato che espressamente viene stabilito che tutto il reddito del trust deve essere distribuito con cadenza annuale all'istante e che al raggiungimento dei 55 anni della stessa dovranno esserle distribuite tutte le proprietà del trust 2. Pertanto, il trust 2 è qualificabile come trust trasparente ai sensi dell'ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto della beneficiaria a ricevere distribuzioni annuali tali da renderla titolare di reddito individuato ai sensi dell'art. 73 c. 2 DPR 917/86. Il reddito del Trust 2 deve essere imputato all'istante e tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust 2 sia o meno da considerare residente in Italia.

Il trust 3 è stato istituito dal disponente a esclusivo beneficio dell'istante, attribuendo al trustee la proprietà di immobili. Il trust 3 cessa di esistere decorsi 3 anni dalla data del decesso del disponente e tutte le proprietà rimanenti alla data della cessazione dovranno essere distribuite, entro un ragionevole tempo, al trust 1. L'obbligo imposto al trustee di consultare e ricevere consenso scritto, al fine di raggiungere una decisione unanime, dei fratelli della Beneficiaria in merito alle maggiori Decisioni che riguardano la gestione del patrimonio del trust 3 induce a ritenere che la gestione di quest'ultimo non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della beneficiaria stessa, che conserva un potere di ingerenza per il tramite dei fratelli. Sulla base di tali elementi, si ritiene che il trust 3 sia da considerare inesistente ai fini fiscali italiani.

Fonte: Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 258

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- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

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