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sabato 14/12/2024 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Third Party Litigation Funding: quale regime IVA applicare?

L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 13 dicembre 2024 n. 256, fornisce chiarimenti in tema di servizi di Third Party Litigation Funding (TPLF), che includono una retainer fee annuale e una success fee, relativamente al trattamento IVA.

a cura di

redazione Memento

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Il quesito

L’istante è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano che intende investire nel settore del "Litigation Finance" attraverso l'acquisizione di crediti litigiosi. Per perseguire tali investimenti, si avvale della società estera Beta per gestire le azioni di risarcimento danni. L’istante chiede chiarimenti sul regime IVA applicabile ai servizi prestati da Beta e alle commissioni di intermediazione pagate agli intermediari.

L’istante ritiene che i servizi resi da Beta siano esenti da IVA in quanto connessi alla gestione degli investimenti.

La risposta delle Entrate

Con il quesito 1, l’istante chiede di fatto se può acquistare da un terzo, di comprovata competenza ed esperienza, in esenzione da IVA i servizi oggetto del Contratto, previa qualificazione degli stessi come intimamente connessi all'attività di investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico svolta dalla SICAF (Contribuente), in quanto hanno ad oggetto operazioni e funzioni che caratterizzano e sono proprie dell'investimento collettivo del risparmio in crediti litigiosi.

Secondo le Entrate i servizi commissionati a Beta rappresentano in linea di principio funzioni/fasi essenziali nello svolgimento della TPFL che la Società, nell'esercizio (non sindacabile) della sua libertà imprenditoriale, ha scelto di esternalizzare anziché svolgere internamente. Sebbene non rinvenibili espressamente nell'elenco (non esaustivo) di cui all'Allegato II della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, a parere delle Entrate, si tratta di servizi senza i quali la TPFL non può essere svolta, a meno di dotarsi di apposite funzioni interne.

Servizi quali la gestione dell'intero processo di reclutamento delle Società interessate da presentare all'istante per la sottoscrizione degli Accordi di acquisto dei crediti risarcitori (bookbuilding), la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e degli elementi probatori per la determinazione del danno risarcibile, l'assistenza e supporto durate l'Azione legale sia nei confronti dell'istante sia delle società aderenti, nonché la negoziazione di eventuali accordi transattivi, rappresentano obiettivamente funzioni rientranti nelle categorie generali della Gestione degli investimenti e della Commercializzazione, previste dal citato allegato. Spetta ora alla Società applicare a detta fattispecie e in particolare ai compensi spettanti a Beta, i principi di natura interpretativa che regolano l'esenzione IVA invocata.

In merito al quesito n. 2, sebbene non siano stati esibiti i contratti tra Beta e gli Intermediari, il Contratto di servizi  qui riportato acriticamente  prevede che in relazione al servizio consistente nell'attività di book building svolta fino alla data del presente documento, le Parti prendono atto che Beta ha stipulato accordi con gli intermediari elencati nell'Allegato (gli Intermediari) che prevedono il pagamento di commissioni di intermediazione (nel caso in cui una qualsiasi Società Interessata presentata o contattata da uno di tali Intermediari sottoscriva effettivamente il rispettivo degli Accordi di Acquisto di Crediti Risarcitori (le Commissioni di Intermediazione).

Successivamente alla data della pubblicazione della risposta in oggetto, l'istante, al ricevimento di prove adeguate che confermino l'importo dovuto, si impegna a pagare per conto di Beta le Commissioni di Intermediazione dovute agli Intermediari. Se ne deduce l'assenza in capo alla Società di obbligazioni nei confronti degli Intermediari cui consegue l'irrilevanza ai fini IVA delle stesse in Italia per difetto di territorialità: il loro committente è Beta, società estera, che se pagasse direttamente le Commissioni di Intermediazione richiederebbe ovviamente alla Società un compenso più elevato, di un importo almeno pari all'intero ammontare di dette commissioni. Le stesse pertanto concorrono alla determinazione della base imponibile del corrispettivo che la Società deve a Beta e risultante dalla fattura che quest'ultima emette all'istante. 

Fonte: Risp. AE 13 dicembre 2024 n. 256

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