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La sentenza della Cassazione dell'11 dicembre scorso, n.31866 del 2024, è importante per tre principali ragioni. La prima è che illumina il sacrosanto principio di diritto per cui il lavoratore risponde disciplinarmente anche se viola le obbligazioni accessorie del rapporto di lavoro. E dunque pone in essere condotte extralavorative in violazione dei principi di diligenza e fedeltà che ne regolano il rapporto all'interno dell'azienda, giusto il combinato disposto degli articoli 2094, 2104 e 2015 del Codice Civile. In tale direzione, si è espressa con orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore è tenuto ad evitare, anche fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro e da compromettere il relativo rapporto fiduciario (Cass. n. 267 del 2024, n. 28368 del 2021, n. 16268 del 2015). Nel caso affrontato recentemente dalla Cassazione, il lavoratore era stato condannato in sede penale per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali a carico della moglie. La violenza femminile La seconda ragione per cui la sentenza è importante è che tiene alta l'allerta sul fenomeno della violenza femminile che, in Italia, registra ancora numeri che fanno impallidire. Soltanto nel ...

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