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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, in attuazione dell'art. 26 c. 4 e 5 lett. b) e d) L. 118/2022, il decreto che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonchè per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e   all'esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 30 dicembre 2024. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

   a) attività libera;

   b) procedura abilitativa semplificata;

   c) autorizzazione unica.

Attività libera

Tale regime non richiede dichiarazioni o atti di assenso. Se gli interventi riguardano aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la realizzazione degli stessi sarà consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di autorizzazione.

Per gli interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino.

Procedura abilitativa semplificata (PAS)

La procedura abilitativa semplificata (PAS) riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la   disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonchè in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

Il soggetto proponente presenta il progetto al comune mediante la piattaforma SUER. Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno  dal perfezionamento della PAS e di mancata conclusione dei lavori entro 3 anni dall'avvio della  realizzazione degli interventi.

Autorizzazione unica

Per questo regime, l’istanza deve essere presentata mediante la piattaforma SUER:

  • per impianti sotto i 300 megawatt, alla Regione;
  • oltre tale soglia, al MASE.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei   successivi 20 giorni si verifica la completezza della documentazione.

Fonte: D.Lgs. 190/2024 (GU 12 dicembre 2024 n. 291)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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