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La novella del Decreto Milleproroghe si inserisce nel solco della più recente evoluzione normativa della disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 19-29, D.Lgs. 81/2015), che persegue (nuovamente) un uso più accessibile dell'istituto, agendo su vari versanti promozionali tra cui, soprattutto, quello delle clausole appositive del termine di durata al contratto (c.d. causali giustificative). Il regime (residuale) della a-causalità Come risaputo, la codificazione della regola della causale autorizzatoria del contratto a termine è frutto di una lunga evoluzione legislativa culminata, nel 2018, con la creazione di un sistema ibrido che – accanto alla possibilità di non indicare ragioni che giustifichino la clausola del termine (c.d. a-causalità), quando la durata del primo contratto non sia  superiore a dodici mesi – ha previsto che, in caso di un suo superamento, è necessario indicare specifiche condizioni, quali erano quelle dettate dal c.d. Decreto Dignità (DL 87/2018, art. 1):a) «esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori»; b) «esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria». Le evidenti difficoltà nella gestione di siffatte causali, unite alla constatazione che il ricorso a tale tipolo...

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