martedì 17/12/2024 • 06:00
Pubblicata nella GU 16 dicembre 2024 n. 294 la L. 13 dicembre 2024 n. 191 di conversione del Decreto Ambiente. Tra le novità, la semplificazione di valutazioni e autorizzazioni ambientali, la distinzione fra progetti strategici e ordinari e la proroga del termine per lo svolgimento dei compiti istruttori.
Il Legge di conversione del Decreto Ambiente (“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”) è stata pubblicata nella GU 16 dicembre 2024 n. 294.
Fra le modifiche più importanti vi sono quelle relative alla disciplina in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi.
La verifica di assoggettabilità, le competenze AIA e il supporto tecnico
La prima modifica riguarda, da un lato, l’oggetto della disciplina sulle procedure per la VAS, la VIA e per l’AIA e, dall’altro, la competenza in materia di AIA.
Nel corso dell’esame al Senato, infatti, si è specificato che:
In sede di conversione del Decreto Ambiente, inoltre, il legislatore ha affiancato alla “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS” la “Commissione tecnica PNRR-PNIEC”, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti compresi nel PNRR e dei progetti attuativi del PNIEC specificatamente individuati.
Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, è prevista la possibilità di assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti – ai sensi della legislazione vigente – alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale (c.d. fast track) relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
Le priorità nella trattazione dei procedimenti
Con la seconda modifica si pone rimedio ad una mancanza presente nel testo originario, dove non era chiara la distinzione fra i progetti strategici e i progetti ordinari.
Le priorità inserite in sede di conversione sono di due tipi.
Il primo, strettamente collegato con la composizione della Commissione, concerne taluni progetti cui la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione tecnica PNIEC PNRR, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, devono dare priorità.
Si tratta, nell’ordine, dei progetti:
A seguire, vi sono, nell’ordine, i progetti già previsti come prioritari dal testo unico ambientale.
Le priorità nella trattazione delle procedure di valutazione
Relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, con la novella si sopprime la previsione per cui hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata e quelli concernenti impianti di produzione di idrogeno verde o rinnovabile. A seguito della modifica, sono ora invece considerate prioritarie le tipologie progettuali che dovranno essere individuate con decreto del MASE, di concerto con il MIC e il MIT, tenendo conto dei seguenti quattro criteri:
1) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
2) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
3) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del PNRR;
4) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
Ai progetti prioritari (e, in attesa del decreto, a quelli da considerare prioritari), “è riservata una quota non superiore ai 3/5 delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente”.
La proroga, il supporto e la disponibilità
La novella proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei compiti istruttori svolti dai Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, e prevede che la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA e VAS, composta da quattro unità di personale dell’Arma dei carabinieri ed esperta in materia ambientale, operi anche come struttura di supporto della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Il ruolo chiave del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) Il decreto Ambiente introduce un ruolo operativo per il GSE, incaricato di fornire supporto alle commissioni tecniche attraverso una convenzione specifica. Con un budget di 1 milione di euro annui (a decorrere dal 2025), il GSE contribuirà a garantire che i procedimenti siano gestiti in modo fluido e con il necessario rigore tecnico. A tali oneri, si provvede con i proventi delle tariffe per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. |
Novità anche in materia di disponibilità del sito sul quale si intende realizzare l’impianto: per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA allega una dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.
Fonte: L. 13 dicembre 2024 n. 191 (GU 16 dicembre 2024 n. 294)
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