giovedì 12/12/2024 • 06:00
Nella fase di prima applicazione dell'OIC 34, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una bozza di risposta riferita alla richiesta di chiarimenti sulla contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto, nel caso in cui la società emittente agisca per conto proprio, ovvero per conto di terzi.
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L'Organismo Italiano di Contabilità, nell'ambito della prima applicazione delle regole contabili contenute nell'OIC 34 – Ricavi, ha pubblicato la bozza di una risposta riferita ad una richiesta di chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto, qualora la società emittente agisca per conto proprio, ovvero per conto di terzi. Ricavi per le società che agiscono per conto proprio e di terzi Ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, è applicabile il nuovo OIC 34, contenente i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi relativi a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Il principio contabile, prevede una specifica disciplina (paragrafi A.5 – A.7) per la contabilizzazione dei ricavi nell'ipotesi in cui l'impresa agisca per conto proprio, ovvero per conto di terzi. In particolare, nella fattispecie in cui in una transazione sia coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se, la stessa, stia agendo per conto proprio o per conto di terzi. Al fine di verificare se la società stia agendo per conto proprio, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi, anche disgiuntamente: la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente; la società ha il rischio di magazzino, inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio. Qualora dagli elementi sopra descritti risulti che la società non agisca per conto proprio, la stessa deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In tal caso, iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, individuando, così, il valore della commissione spettante. Contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto Nell'ambito delle indicazioni contenute nell'OIC 34 per la contabilizzazione dei ricavi riferiti ad imprese che agiscono per conto proprio, ovvero per conto di terzi, è stata trasmessa all'Organismo Italiano di Contabilità una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione delle regole contenute ai paragrafi A.5 – A.7 ai ricavi riferiti alle cessioni di buoni pasto. I buoni per un servizio sostitutivo di mensa, comunemente chiamati buoni pasto o ticket restaurant, sono definiti dall'art. 2 dell'Allegato II.17 al D.Lgs. 36/2023, come documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, aventi specifiche caratteristiche (definite all'art. 4 del medesimo allegato), che attribuiscono: al titolare, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono (comprensivo dell'IVA); all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società d'emissione. I buoni sono emessi da società appositamente legittimate all'attività d'emissione e sono spendibili presso gli esercizi convenzionati con la medesima società, i quali provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa. La fattispecie sottoposta all'OIC, prevede che i buoni pasto siano ceduti ai datori di lavoro che, a loro volta, li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. I dipendenti non possono restituire i buoni pasto all'emittente e l'emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l'esercizio convenzionato fornisce al dipendente, né di mantenere un numero minimo di esercizi convenzionati per la fruizione di tali buoni. A seguito dell'utilizzo da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall'emittente, al netto di una commissione negoziata tra l'emittente e l'esercizio convenzionato. L'OIC, valutando gli elementi che consentono di definire se la società agisca per conto proprio, ha evidenziato che, nella fattispecie rappresentata, l'oggetto della fornitura è costituito dal servizio sostitutivo di mensa che sarà acquistato dal dipendente presso l'esercizio convenzionato. In tal caso, il soggetto emittente: non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell'esercente; non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall'esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all'emittente; e non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall'esercente. L'emittente negozia con gli esercenti unicamente l'importo della propria commissione. Pertanto, l'emittente, agisce per conto degli esercizi convenzionati e, di conseguenza, è tenuto a rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, al fine di dare evidenza del valore della commissione ricevuta. Quest'ultima, nell'ambito specifico del quesito pervenuto all'OIC, dev'essere rilevata nel momento in cui avviene la consegna del buono pasto al datore di lavoro. Ciò, in quanto, è proprio in tale momento che la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo. In tale contesto, la ragionevole certezza dovrà essere valutata sulla base dell'esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali o elaborazioni statistiche, così come indicato al paragrafo 14 dell'OIC 34. Modalità di contabilizzazione dei buoni pasto Come agisce la società emittente Come rilevare il ricavo Società emittente agisce per conto proprio (ha la responsabilità di fornire i beni/servizi, il rischio di magazzino ed il potere di decidere il prezzo) Ricavo da cessione del buono pasto a lordo del costo sostenuto Società emittente agisce per conto dell'esercente convenzionato Ricavo da cessione del buono pasto al netto del costo sostenuto verso gli esercizi convenzionati = commissione ricevuta Da ultimo, si evidenzia che, eventuali osservazioni sulla bozza di risposta potranno essere inviate entro il 10 gennaio 2025 all'indirizzo email staffoic@fondazioneoic.eu. Fonte: Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento sull’OIC 34 ...
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