mercoledì 11/12/2024 • 09:30
Le imprese che hanno utilizzato in compensazione il bonus ricerca e sviluppo per il periodo 2015-2019, senza averne i requisiti, possono riversarlo senza sanzioni e interessi, versando gli importi dovuti. Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della prima o dell'unica rata dovuta.
redazione Memento
In tema di riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo, le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti, possono riversarlo sanando la propria posizione. L'impresa deve versare gli importi dovuti tramite Mod. F24, senza utilizzo della compensazione, in: unica soluzione entro il 16 dicembre 2024; tre rate annuali di pari importo: la prima entro il 16 dicembre 2024, la seconda entro il 16 dicembre 2025 e la terza entro il 16 dicembre 2026. Dal 17 dicembre 2024 sono dovuti gli interessi al tasso legale e il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l'applicazione della sanzione del 30% e degli interessi del 4% annuo. Se l'impresa ha ricevuto un atto istruttorio (PVC) o un atto di recupero crediti o un altro provvedimento impositivo non divenuto definitivo al 22 ottobre 2021, non può fruire della rateazione. Dall'importo si scomputano le somme già versate, a titolo definitivo e non, senza considerare sanzioni e interessi. Possono beneficiare della procedura di riversamento spontaneo le imprese che alternativamente hanno: svolto attività, in tutto e in parte, non ammissibili al credito d'imposta; commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese in violazione dei principi di pertinenza e congruità e nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l'importo degli investimenti realizzati; applicato, dal 2017, la norma in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 72 L. 145/2018, secondo cui per il calcolo del credito per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE o in Stati collaborativi, rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori/strutture situati in Italia. Si ricorda che la sanatoria comporta: la non irrogazione di sanzioni tributarie; la non corresponsione di interessi sul credito riversato; la non punibilità per il reato di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000); la non restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto.
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Lelio Cacciapaglia
- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle FinanzeGiuseppe Mercurio
- Dottore Commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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