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venerdì 06/12/2024 • 06:00

Fisco La risposta delle Entrate

Regime OSS: cessione di pezzi di case prefabbricate con IVA al 22%

Nel regime OSS un fornitore soggetto passivo non residente che cede pezzi di case prefabbricate a un cliente italiano non soggetto passivo IVA deve applicare l'aliquota IVA del 22% (Risp. AE 5 dicembre 2024 n. 246).

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

L'Agenzia delle Entrate con Risp. 5 dicembre 2024 n. 246 si occupa dell'aliquota IVA da applicare da parte di una società residente in UE, che aderisce al regime OSS, alle cessioni di parti di case prefabbricate a cliente italiano non soggetto passivo IVA.

Caso prospettato

La società ALFA è un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato dell'Unione europea, che opera nel settore della produzione di case prefabbricate e aderisce al regime One Stop Shop (OSS) per vendere case prefabbricate a clienti, anche italiani, non soggetti passivi IVA.

Nelle ipotesi di vendita delle case prefabbricate a cliente ''privato'' italiano vengono poste 4 precise domande che si possono riassumere così:

  1. la possibilità di assoggettare la cessione alle aliquote ridotte del 4% e del 10% nel caso di presentazione, da parte del cliente, di una dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata;
  2. i requisiti delle relative fatture di vendita, oggetto di aliquota ridotta;
  3. l'eventuale registrazione delle stesse presso l'Agenzia delle Entrate o altro Ente in Italia;
  4. le conseguenze per l'applicazione di un'aliquota agevolata a seguito della falsa dichiarazione/attestazione dei relativi requisiti.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'One Stop Shop è un regime opzionale IVA che consente a un soggetto passivo di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove è identificato ai fini IVA, a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore di consumer UE, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (B2C). Lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell'imposta così raccolta tra i vari Stati UE di consumo di beni e servizi, in base agli importi delle transazioni ivi effettuate, rilevanti ai fini IVA. I soggetti passivi IVA che optano per tale regime, anziché identificarsi in tutti gli Stati UE per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta a fronte delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ivi effettuate, dichiarano e versano l'IVA nel solo Stato membro di registrazione/identificazione per l'imposta dovuta sulle forniture transfrontaliere di beni e/o servizi.

La società ha optato per il regime in commento e quando effettua, nel territorio dello Stato, le predette cessioni sono disciplinate dall'art. 74-­septies DPR n. 633/72 le cui disposizioni stabiliscono che in relazione a dette operazioni effettuate nel territorio dello Stato, oltre a dichiarare e versare nel proprio Stato la relativa imposta dovuta in Italia, il cedente viene dispensato dagli obblighi di cui al Titolo II del Decreto IVA, tra cui quelli di fatturazione, registrazione, tenuta dei registri contabili.

In merito alle cessioni di case prefabbricate in legno, l'Agenzia delle Entrate richiama la Ris. 12 marzo 1974 n. 503351 per chiarire che:

  1. si applica l'aliquota IVA ordinaria al 22% quando il cliente “acquista i pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi”. In questo caso, “il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione dell'impresa che li fabbrica...”, è da ritenere “che il negozio giuridico si debba qualificare come una compravendita e, pertanto, il corrispettivo relativo vada assoggettato all'I.V.A. con l'aliquota ordinaria...'';
  2. si applica l'aliquota IVA del 4% o del 10% quando “il committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa”. In questo caso, infatti, “l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti, e, pertanto”, avendo la cessione per oggetto un'abitazione, si applicano le pertinenti agevolazioni IVA, al ricorrere delle relative condizioni.

L'Agenzia raccoglie maggiori dettagli sul sito internet della società istante e desume che sono trasportati in Italia pezzi della casa prefabbricata destinati a essere montati e assemblati in loco: in particolare, “La consegna e il montaggio della struttura della casa rappresentano fasi fondamentali del processo di costruzione. Il loro costo viene calcolato separatamente dal prezzo della casa... Grazie alle nostre tecnologie all'avanguardia, possiamo suddividere le pareti della vostra casa in pannelli facilmente trasportabili...”.

In merito alle operazioni di montaggio il citato sito internet riporta che “tutti i fori per i fissaggi sono predefiniti ancora nel progetto virtuale e conseguentemente perforati durante il processo di produzione di fabbrica con l'utilizzo di macchinari di precisione computerizzati. Lo stesso vale anche per altri tipi di giunzioni come quella a becco di civetta oppure fissaggi inclinati e i fissaggi per il sistema di travi”.

Queste informazioni aggiuntive rilevate nel sito internet della società consentono all'Agenzia delle Entrate di dedurre che il consumer italiano non sta acquistando una casa, bensì pezzi di una casa (precisamente le pareti) escludendo quindi, che oggetto della transazione sia una casa/immobile.

La ricostruzione dell'Agenzia porta a concludere che alla cessione di pezzi di una casa si rende dunque applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi nell'ipotesi in cui la fornitura in oggetto avvenga nell'ambito di un contratto di appalto che abbia per oggetto la costruzione e la consegna di una casa ''chiavi in mano'' a cui, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere riconosciuta l'aliquota IVA del 4 o del 10%.

Fonte: Risp. AE 5 dicembre 2024 n. 246

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