mercoledì 04/12/2024 • 15:35
È stato concluso l’accordo per eliminare le doppie imposizioni tra Italia e Cina con la pubblicazione della Legge di ratifica nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2024. Per l’entrata in vigore bisogna attendere la ricezione delle notifiche tra i due Stati.
redazione Memento
Nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo, fatto a Roma il 23 marzo 2019, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (L. 182/2024). Per l’entrata in vigore è necessario attendere la ricezione delle notifiche tra i due Stati. Dividendi Se il beneficiario è una società che detiene direttamente il 25% o più del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo, è prevista l’aliquota del 5% (in precedenza era del 10%). Interessi È prevista l’esenzione da imposta se: - il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; - gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure a un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente. Royalties Ferma restando la tassazione in entrambi gli Stati e un prelievo del 10% nello Stato della fonte, è previsto che la base imponibile delle royalties pagate a fronte di uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche è pari al 50% dell’ammontare lordo (il prelievo rispetto al passato è ridotto del 5%). Entrata in vigore Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente accordo, che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica e avrà efficacia: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente accordo entra in vigore; b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente accordo entra in vigore. L’efficacia è, di fatto, rimandata al 2026. Fonte: L. 182/2024 (GU 3 dicembre 2024 n. 283)
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