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mercoledì 04/12/2024 • 06:00

Speciali DAI COMMERCIALISTI

Whistleblowing: dal CNDCEC una guida per Ordini territoriali e professionisti

Il CNDCEC ha pubblicato un documento di ricerca sugli aspetti procedurali e sulle criticità del Whistleblowing. Il contributo sviluppa interessanti considerazioni sulla disciplina, soffermandosi sull'applicabilità in favore degli Ordini territoriali e dei Dottori Commercialisti.

di Camilla Zanichelli - Dottore Commercialista, esperta in compliance

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Ad oltre un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. 24/2023, in ragione del rinnovato interesse per l'argomento, testimoniato da articoli, dibattiti ed eventi, che hanno coinvolto tanto il settore pubblico quanto quello privato, nonché dalle nuove Linee guida ANAC poste in consultazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento «La disciplina Whistleblowing: aspetti procedurali e criticità». Il contributo, curato da curato dalla Commissione “Anticorruzione” istituita nell'ambito dell'area di delega “Antiriciclaggio – Anticorruzione” affidata alla Consigliera Nazionale Gabriella Viggiano, offre una disamina delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.  24/2023, focalizzando specificatamente l'attenzione sull'applicabilità della disciplina del Whistleblowing in favore degli Ordini territoriali e dei Dottori Commercialisti.

Whistleblowing e Ordini territoriali

In riferimento al D.Lgs. 24/2023, numerose sono state le perplessità in merito all'applicazione della disciplina Whistleblowing nei confronti degli Ordini professionali, in considerazione del fatto che il sotteso decreto, nell'individuare i soggetti del settore pubblico tenuti all'applicazione della suddetta disciplina, faccia riferimento alle sole pubbliche amministrazioni ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001, senza citare espressamente anche gli Ordini territoriali. Non di meno, occorre osservare come la disposizione introdotta dal DL 75/2023 costituisca norma di principio chiarificatrice sulla natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo, con peculiarità proprie rispetto alla generalità delle amministrazioni di cui al citato art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001.

Tuttavia, al fine di garantire nell'ambito del settore pubblico il medesimo livello di tutela dei soggetti che intendono segnalare illeciti e, più in generale, di rafforzare la prevenzione di fenomeni corruttivi e promuovere la cultura della legalità, è fortemente auspicabile che gli Ordini territoriali garantiscano la presenza al loro interno di sistemi di segnalazione in aderenza alle finalità della suddetta disciplina.

In riferimento alla gestione del canale di segnalazione interna negli Ordini territoriali, il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) risulta centrale, anche in ragione del ruolo di impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione e mala gestio adottato dall'ente a cui attende. Per il settore pubblico, resta, difatti, compito del RPCT la gestione delle segnalazioni effettuate tramite il canale interno dell'ente. La valutazione sul possesso del requisito (soggettivo) dell'autonomia in capo al RPCT-gestore delle segnalazioni Whistleblowing deve essere oggetto di attenta valutazione, considerato che negli Ordini di ridotte dimensioni, in assenza di personale che garantisca idonee competenze, è possibile individuare il RPCT, in via residuale e con atto motivato, in un Consigliere dell'Ordine, seppur privo di deleghe gestionali.

In riferimenti al canale di segnalazione interna, inoltre, è d'uopo ricordare come il Decreto riconosca a taluni enti di minori dimensioni la possibilità di condividere il sotteso canale di segnalazione interna e la relativa gestione, al fine di semplificare gli adempimenti. In ogni caso, anche laddove gli enti intendano avvalersi di tale facoltà, la condivisione deve essere realizzata in modo tale da non compromettere la riservatezza che il sistema deve garantire al segnalante e agli altri soggetti coinvolti (es. facilitatore, persona segnalata, etc.), nonché da fornire tempestivo ed effettivo riscontro e assicurare la capacità di affrontare la violazione segnalata.

Con riferimento all'utilizzo di sistemi informatici dotati di crittografia per l'effettuazione delle segnalazioni in forma scritta, si ricorda come tra le molteplici soluzioni software messe a disposizione sul mercato, siano reperibili appositi applicativi utilizzabili, in forma gratuita, dalla generalità degli enti pubblici.

Whistleblowing e professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. q) D.Lgs. 24/2023, i «soggetti del settore privato» tenuti all'applicazione della normativa Whistleblowing, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, operanti in determinati settori – ritenuti sensibili – fanno riferimento ai seguenti ambiti:

  • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente.

In entrambi i richiami, dunque, è presente il riferimento alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aprendo di fatto un dibattito sull'inclusione o meno nel novero dei soggetti rientranti nell'ambito del settore privato a cui si applica la normativa Whistleblowing, anche i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 (tra i quali figurano anche i Dottori Commercialisti).

Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Per quanto riguarda l'ambito di “prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, è opportuno evidenziare che esso appare richiamato con esclusivo riferimento al settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari. Come può osservarsi, la norma fa, difatti, riferimento alla disciplina inerente al settore bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali ovvero dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, delle imprese di investimento (cd. fondi di investimento), rinviando dunque sempre e in ogni caso a soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, afferenti al settore finanziario con esclusione, dunque, dell'ambito delle categorie professionali destinatarie degli obblighi antiriciclaggio.

In ogni caso, il Legislatore non sembra aver operato un richiamo integrale della normativa antiriciclaggio (contenuta nel D.Lgs. 231/2007, che non viene mai citato nell'allegato), il che porta ulteriormente ad escludere la volontà del Legislatore di considerare nell'alveo dei soggetti tenuti ad applicare la disciplina Whistleblowing tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Si osserva, infine, che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono attualmente assoggettati a quanto previsto dall'art. 48 D.Lgs. 231/2007, ovvero che i soggetti obbligati adottino “procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Anche tale norma, tuttavia, è risultata di fatto difficilmente attuabile dai professionisti, in ragione della natura dell'attività esercitata nonché della dimensione, nella maggior parte dei casi medio-piccola, degli studi professionali. Sotto questo aspetto, si può richiamare il principio di proporzionalità degli adempimenti antiriciclaggio contenuto nell'art. 2 D.Lgs. 231/2007, in virtù del quale l'applicazione delle misure previste dal citato Decreto deve tener conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati.

Alla luce di tali considerazioni il documento pubblicato dal CNDCEC ritiene, pertanto, che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio non possano essere inclusi nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina Whistleblowing in virtù di quanto previsto dall'art. 2 c. 1 lett. q) n. 2) D.Lgs. 24/2023.

Fonte: Informativa CNDCEC 29 novembre 2024 n. 162

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