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Dapprima preme sottolineare che, possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché le strutture societarie risultanti da tali imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive: la fase di prenotazione; la fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Come accennato in precedenza è previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico, la finestra temporale va dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale. Si rileva che, ogni impresa può presentare una sola istanza, anche per...

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a cura di

redazione Memento

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