lunedì 02/12/2024 • 11:28
L’INAIL, con Istruzione operativa 29 novembre 2024, informa che dal 5 al 20 dicembre è prevista la riapertura del servizio per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei premi assicurativi, sospesi in favore dei soggetti coinvolti nel sisma del centro Italia 2016/2017.
redazione Memento
L'INAIL ha reso disponibile all'interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio della definizione agevolata dei premi assicurativi sospesi (art. 8 DL 123/2019 conv. in L. 156/2019) per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
La riapertura dei termini
A seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio, non hanno provveduto ad inviare la comunicazione in parola nel periodo fissato.
L'INAIL ritiene pertanto opportuno rendere nuovamente disponibile, nel periodo dal 5.12.2024 al 20.12.2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all'interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l'inoltro della richiesta ai soggetti interessati.
Per effettuare la domanda di ammissione al beneficio è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
I requisiti per accedere al beneficio
I soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all'agevolazione in regime di aiuti de minimis, e/o in regime di aiuti di Stato per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Le Strutture dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.
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