sabato 30/11/2024 • 06:00
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Giustizia (DL 178/2024), con alcune novità relative alla crisi d’impresa. In particolare, viene chiarito che l’applicazione delle disposizioni del Decreto Correttivo ter agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure pendenti non pregiudica gli atti adottati prima dell’entrata in vigore dello stesso Correttivo.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 178/2024, il Decreto Giustizia, subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nel quale sono contemplate alcune norme che incideranno sul Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, così come modificato dal Decreto Correttivo ter.
In particolare, l'art. 8 del DL dispone: “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”.
L'interpretazione autentica
La norma, dunque, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 56, comma 4 del decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, il quale, a sua volta, prevede che “Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Gli atti compiuti secondo la normativa previgente
Leggendo quest'ultima disposizione si capisce quale sia il problema che ha posto l'esigenza della sua interpretazione autentica.
Infatti, la norma applica il Decreto Correttivo ter agli strumenti di gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Si tratta di una formulazione apparentemente chiara, ma in realtà imprecisa in quanto, nella sua laconica sintesi, pone l'interprete di fronte ad una alternativa piuttosto pericolosa: cosa ne è degli atti compiuti nel contesto delle varie procedure nel vigore della normativa previgente? Sopravvivono all'entrata in vigore delle nuove norme o ne vengono travolti, con la necessità di ripeterli?
Restano salvi i gli atti compiuti precedentemente
Trattandosi di norme entrate in vigore da pochissimo tempo, non vi è letteralmente alcun asserto giurisprudenziale al quale appoggiarsi per risolvere la questione.; e ciò, come anticipato a reso necessaria la norma di interpretazione autentica oggetto del presente contributo.
Nel merito, la scelta operata dal legislatore appare la più logica e funzionale alle esigenze del sistema deputato alla gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Non vi è dubbio, infatti, che pregiudicare gli atti compiuti in precedenza all'entrata in vigore delle nuove norme avrebbe generato un gigantesco cortocircuito in un settore nel quale non ve ne è davvero bisogno.
Al contrario, salvaguardare quegli stessi atti, significa salvaguardare il funzionamento del sistema stesso, evitando di incepparlo, costringendolo in molti a casi a ripetere adempimenti, importanti, quanto complessi e per di più costosi.
Fonte: DL 29 novembre 2024 n. 178 (GU 29 novembre 2024 n. 280)
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