lunedì 09/12/2024 • 06:00
Nel 2024 sono state sollevate avanti la CGUE alcune vertenze IVA sulle fatture inesistenti. Nel dettaglio, è stato chiesto se è legittimo negare la detrazione, senza verificare la conoscenza o conoscibilità della frode per il fatto che l'operazione riportata in fattura non è stata mai realizzata.
Detrazione su fattura inesistente e prova a carico della consapevolezza del soggetto passivo
Una Corte tributaria ungherese ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
1) È legittima la prassi dell'amministrazione finanziaria in base alla quale, ove affermi che l'operazione economica riportata nella fattura non abbia avuto luogo, non verifica se il destinatario della fattura fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode o dell'evasione, mentre, al contrario, ove constati che l'operazione economica sia stata effettuata, ma non tra le parti figuranti in fattura, esamina, a seconda dei fatti, se il destinatario della fattura fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode o dell'evasione?
2) È legittimo un procedimento nel quale detta amministrazione:
3) Se siano applicabili le sentenze della Corte di Giustizia che contengono orientamenti sulle disposizioni della direttiva IVA relative al diritto a detrazione e sulle circostanze da valutare nel contesto dell'aspetto della consapevolezza del soggetto passivo, qualora l'amministrazione finanziaria, sulla base delle stesse circostanze esaminate in detto contesto, accerti che l'operazione economica non ha avuto luogo.
4) Se sia contrario al diritto a un ricorso effettivo il fatto che il giudice nazionale di ultimo grado:
5) Se il giudice di uno Stato membro, al quale sia stata ordinata la ripetizione di un procedimento da parte del giudice di ultimo grado possa discostarsi, in tale secondo procedimento, dall'orientamento fornito da detto giudice – senza che quest'ultimo abbia sollevato una questione pregiudiziale – qualora ritenga che tale orientamento sia in contrasto con il diritto dell'Unione.
6) Se la risposta fornita alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale sia applicabile in tutti i casi, indipendentemente dall'oggetto della controversia, o solo nei casi che abbiano ad oggetto il diritto a detrazione dell'IVA.
La causa, sollevata dal giudice ungherese può certamente interessare l'Italia, ove si è assistito a una moltitudine di sentenze della Corte di Cassazione, in tema di operazioni inesistenti e di riparto dell'onere della prova.
Va detto che in ordine all'applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia gli organi nazionali danno sempre prevalenza alle interpretazioni fornite dalla UE.
Per le operazioni inesistenti, questi i principi di legittimità consolidati della Cassazione in ordine alla limitazione alla detrazione in capo al destinatario.
Operazioni soggettivamente inesistenti
L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Ove l'Amministrazione assolva a detto duplice onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Quanto ai compiti del giudice di merito spetta al Giudice di merito, in presenza di plurimi elementi indiziari allegati dall'Amministrazione esaminare tali elementi sia singolarmente che nelle loro interrelazioni.
Operazioni oggettivamente inesistenti
Dopo che sia stata fornita la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre per l'Ufficio fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo.
Il destinatario della fattura sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.
La causa è stata rubricata con il numero C-501/24 e interessa l'art. 19 DPR 633/72.
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Giovanni Incerto
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