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lunedì 09/12/2024 • 06:00

Speciali DOMANDE PREGIUDIZIALI ALLA CGUE

Fatture inesistenti: conoscibilità della frode e consapevolezza dell'operatore

Nel 2024 sono state sollevate avanti la CGUE alcune vertenze IVA sulle fatture inesistenti. Nel dettaglio, è stato chiesto se è legittimo negare la detrazione, senza verificare la conoscenza o conoscibilità della frode per il fatto che l'operazione riportata in fattura non è stata mai realizzata.

di Renato Portale - Dottore commercialista in Lecco

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Detrazione su fattura inesistente e prova a carico della consapevolezza del soggetto passivo

Una Corte tributaria ungherese ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

1) È legittima la prassi dell'amministrazione finanziaria in base alla quale, ove affermi che l'operazione economica riportata nella fattura non abbia avuto luogo, non verifica se il destinatario della fattura fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode o dell'evasione, mentre, al contrario, ove constati che l'operazione economica sia stata effettuata, ma non tra le parti figuranti in fattura, esamina, a seconda dei fatti, se il destinatario della fattura fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode o dell'evasione?

2) È legittimo un procedimento nel quale detta amministrazione:

  • impone al soggetto passivo, quale condizione per l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta, e sulla base di una presunta mancanza di adeguata diligenza, l'obbligo di controllare se l'emittente della fattura abbia commesso un'irregolarità che sia causa di nullità;
  • nega il diritto alla detrazione dell'imposta, senza procedere all'esame della diligenza dovuta, con la motivazione che, successivamente all'operazione economica, veniva constatato, sulla base di circostanze imputabili all'emittente della fattura nel periodo corrispondente all'ispezione, che l'operazione economica riportata in fattura non era stata effettuata;
  • fa ricadere il pregiudizio derivante dall'infruttuosa testimonianza sul soggetto passivo che giustifica l'operazione economica mediante una fattura, in quanto, per consentire la detrazione dell'IVA, non è sufficiente la fattura, bensì occorre che le circostanze in cui ha avuto luogo l'operazione economica fatturata siano oggetto di una dichiarazione dettagliata da parte dei soggetti passivi figuranti in fattura.

3) Se siano applicabili le sentenze della Corte di Giustizia che contengono orientamenti sulle disposizioni della direttiva IVA relative al diritto a detrazione e sulle circostanze da valutare nel contesto dell'aspetto della consapevolezza del soggetto passivo, qualora l'amministrazione finanziaria, sulla base delle stesse circostanze esaminate in detto contesto, accerti che l'operazione economica non ha avuto luogo.

4) Se sia contrario al diritto a un ricorso effettivo il fatto che il giudice nazionale di ultimo grado:

  • adducendo la diversità delle circostanze di fatto, non applichi, nell'ambito di un ricorso per cassazione nel quale viene esaminata una serie di decisioni in materia di detrazione dell'IVA, le pertinenti pronunce della Corte di Giustizia;
  • dopo aver dichiarato l'indebita applicazione delle decisioni della Corte di Giustizia nella causa di cui trattasi, ordina al giudice, contrariamente a quanto statuito in dette sentenze, di avviare un nuovo procedimento;
  • nell'ambito di un procedimento di cassazione, si discosta dalla sentenza della Corte di Giustizia pronunciata nella causa di cui trattasi a seguito di un procedimento pregiudiziale, adottando una decisione contraria a detta sentenza senza avviare esso stesso un procedimento pregiudiziale, nonostante le contraddizioni nell'interpretazione del diritto dell'Unione che emergono dalla sua decisione.

5) Se il giudice di uno Stato membro, al quale sia stata ordinata la ripetizione di un procedimento da parte del giudice di ultimo grado possa discostarsi, in tale secondo procedimento, dall'orientamento fornito da detto giudice – senza che quest'ultimo abbia sollevato una questione pregiudiziale – qualora ritenga che tale orientamento sia in contrasto con il diritto dell'Unione.

6) Se la risposta fornita alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale sia applicabile in tutti i casi, indipendentemente dall'oggetto della controversia, o solo nei casi che abbiano ad oggetto il diritto a detrazione dell'IVA.

La causa, sollevata dal giudice ungherese può certamente interessare l'Italia, ove si è assistito a una moltitudine di sentenze della Corte di Cassazione, in tema di operazioni inesistenti e di riparto dell'onere della prova.

Va detto che in ordine all'applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia gli organi nazionali danno sempre prevalenza alle interpretazioni fornite dalla UE.

Per le operazioni inesistenti, questi i principi di legittimità consolidati della Cassazione in ordine alla limitazione alla detrazione in capo al destinatario.

Operazioni soggettivamente inesistenti

L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Ove l'Amministrazione assolva a detto duplice onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Quanto ai compiti del giudice di merito spetta al Giudice di merito, in presenza di plurimi elementi indiziari allegati dall'Amministrazione esaminare tali elementi sia singolarmente che nelle loro interrelazioni.

Operazioni oggettivamente inesistenti

Dopo che sia stata fornita la prova della oggettiva inesistenza delle fatture, non occorre per l'Ufficio fornire anche quella inerente alla mala fede del contribuente, atteso che una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo.

Il destinatario della fattura sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.

La causa è stata rubricata con il numero C-501/24 e interessa l'art. 19 DPR 633/72.

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