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mercoledì 27/11/2024 • 11:28

Lavoro Dall'INPS

Cassa integrazione per il settore moda: dal 3 dicembre al via le domande

L’INPS, con Circ. 26 novembre 2024 n. 99, fornisce le prime istruzioni operative per l’accesso all’integrazione salariale prevista dal DL 160/2024 in favore dei lavoratori operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Il DL 160/2024, entrato in vigore il 29 ottobre 2024, ha previsto (nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024) il riconoscimento da parte dell'INPS di un'integrazione al reddito (nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali e per un massimo di 9 settimane) rivolta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

L'INPS, con la Circolare in commento, fornisce le prime istruzioni operative per l'accesso a tale trattamento, definendo inoltre il campo di applicazione, la misura della contribuzione e la misura del trattamento stesso.

Campo di applicazione

L'INPS ricorda che la nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a)  sono classificati nei settori Industria o Artigianato;

b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007;

c)  hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito; 

d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA) per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra tale data e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data. 

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

La domanda deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Misura del trattamento

Il trattamento spettante ammonta all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo non può in ogni caso superare il tetto massimo che, per l'anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in € 1.392,89.

Modalità di erogazione

Il trattamento di sostegno al reddito è erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico è accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali.

Istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, deve essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:

  • nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
  • nell'elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”;
  • nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'importo autorizzato da recuperare. 

In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.

Fonte: Circ. INPS 26 novembre 2024 n. 99

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