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giovedì 28/11/2024 • 06:00

Speciali DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riforma fiscale: semplificato il Decreto di revisione IRPEF e IRES

La Camera ha modificato in un'ottica di semplificazione la bozza di D.Lgs. di revisione IRPEF/IRES, approvato in Senato. In tema di operazioni straordinarie, le principali osservazioni proposte riguardano il riallineamento, il riporto delle perdite, la scissione mediante scorporo e i conferimenti.

di Ignazio La Candia - Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, Milano

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Lo schema di Decreto Legislativo (Atto del Governo n. 218) di revisione di revisione IRPEF/IRES è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, che ha proposto alcune modifiche al testo normativo. La Commissione Finanze ha chiesto al Governo di valutare sotto un profilo di carattere generale l'opportunità di rivedere lo schema di Decreto nel suo complesso, al fine di semplificarlo e di renderlo di più facile lettura ed applicazione, nonché di esaminare la decorrenza delle disposizioni ivi contenute (tema questo di fondamentale importanza) in modo da tener conto della data di effettiva entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto.

Le principali osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati possono essere riassunte nei termini che seguono.

Disciplina del riallineamento

Viene chiesto di:

  • chiarire la nozione di divergenze “preesistenti”, in relazione alle divergenze riguardanti fenomeni meramente valutativi;
  • ridefinire la nozione delle divergenze strutturali, chiarendone la portata applicativa nonché la differenza rispetto a quelle riallineabili. Si precisa che le divergenze strutturali sono quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, e che derivano da previsioni normative che derogano al principio della derivazione rafforzata.

Si propone inoltre il reinserimento della c.d. recapture rule che disattivi gli effetti del riallineamento nel caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo di imposta successivo a quello dell'opzione per il riallineamento, con l'obiettivo di ridurre le possibilità di arbitraggio tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva nelle ipotesi di cessione dei beni riallineati nel c.d. periodo di sorveglianza.

Si chiede anche di inserire una disposizione volta a consentire ai soggetti che possono esercitare l'opzione per il riallineamento di cui all'art. 176 c. 2-ter TUIR, (per i quali si riduce la tempistica di esercizio della stessa, da due periodi di imposta a uno) di presentare una dichiarazione integrativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo in argomento.

Infine, con particolare riferimento all'art. 12, si chiede di chiarire che non sia consentito l'accesso al riallineamento degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato e inclusi nel valore delle partecipazioni di controllo, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

Disciplina del riporto delle perdite nelle operazioni di riorganizzazione infragruppo        

Si chiede di rinviare a una fonte normativa di secondo livello le modalità applicative della disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di riorganizzazione infragruppo (incluse le ipotesi di trasferimento mediante operazioni su partecipazioni, e i conferimenti di azienda), con particolare riferimento al perimetro del gruppo, alle modalità di circolazione e di utilizzo delle perdite fiscali e all'anzianità di permanenza nel gruppo. Viene anche chiesto di precisare le nozioni di periodo di imposta di riferimento ai fini dell'individuazione delle perdite riportabili, in modo da tener conto che lo stesso può essere inferiore o superiore ai 12 mesi, nonché a quale bilancio si debba far riferimento per la verifica del c.d. test di vitalità.    

Scissione mediante scorporo

Viene chiesto di chiarire che in tutte le operazioni di scissione tra le posizioni soggettive oggetto di ripartizione proporzionale (cfr. art. 173 c. 4 TUIR) sulla base dei patrimoni della scissa e della beneficiaria, non rientrano i crediti di imposta, di natura diversa da quella agevolativa, chiesti a rimborso, né le eccedenze di imposta utilizzabili in compensazione. Inoltre, è stato proposto di uniformare la disciplina a quella del conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale, quando la scissione per scorporo ha ad oggetto partecipazioni aventi i requisiti per il regime della partecipation exemption.

Inoltre, si chiede di:

  • circoscrivere la portata applicativa della disciplina relativa all'ipotesi di scissione con scorporo di una stabile organizzazione italiana ai soli casi in cui la società scissa sia residente in un Paese UE, ovvero in un Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo;
  • allineare la normativa alle disposizioni del Codice Civile;
  • modificare la decorrenza della disciplina, salvaguardando le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 2023.  

Disciplina dei conferimenti

Si segnalano in materia due interventi. Il primo è relativo alle modalità di determinazione del componente negativo deducibile per i cc.dd. conferimenti minusvalenti (cfr., la Risoluzione n. 56/E/2023), che dovrebbero essere meglio esplicitate, con particolare riferimento alla differenza fra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto.

Inoltre, si chiede di intervenire sulla disciplina fiscale degli scambi intra UE di cui all'art. 178 TUIR, prevedendo l'applicazione del regime del “realizzo controllato” anche nel caso in cui le partecipazioni conferite riguardino società residenti nello stesso Stato Membro, diverso dall'Italia, di residenza della società conferitaria.

Gli altri interventi

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati è intervenuta anche sulla disciplina fiscale della/e:

  • “tonnage tax”: è stato chiesto di precisare che le attività accessorie ammissibili al regime non possono superare il 50% dei ricavi complessivi per ciascuna nave. Fermo restando tale limite, i trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo possono essere inclusi nell'imponibile forfetario soltanto se venduti insieme alla prestazione di trasporto principale (dovrebbe essere escluso dal regime il trasporto terrestre di container). Inoltre si propone di eliminare le disposizioni che consentono di escludere, ai fini della determinazione dell'imponibile forfetario, i giorni di non operatività di una nave e quelli nei quali la stessa è in disarmo temporaneo, ovvero di dedurre da tale imponibile le eventuali perdite fiscali determinate analiticamente in relazione alle attività non incluse nel regime;
  • società di comodo: viene proposta la rideterminazione delle aliquote delle categorie di beni la cui redditività presunta non è in linea con i valori medi di mercato, valutando anche l'introduzione di un meccanismo di revisione periodica di tali aliquote. In alternativa, si chiede di razionalizzare la disciplina con un intervento ad hoc mirato al contrasto del mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente, o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale.

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