lunedì 25/11/2024 • 14:34
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 25 novembre 2024 n. 227, ha chiarito il tipo di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui l'erogazione avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello a cui gli stessi si riferiscono.
redazione Memento
Con la risposta n. 227 del 25 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l'erogazione degli incentivi avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello a cui gli stessi si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (nel caso di specie l'attesa del recepimento del regolamento nel contratto collettivo), si realizzano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Si ricorda che l'art. 51 DPR 917/86 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, secondo il cd. principio di cassa.
Sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (art. 17 c. 1 lett. b DPR 917/86).
L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogniqualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi ''fisiologica'' rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Qualora ricorra una delle ''cause giuridiche'', non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione (cfr. Circ. 5 febbraio 1997 n. 23, Circ. 14 giugno 2001 n. 55/E, Ris. AE 16 marzo 2004, n. 43/E); l'indagine in ordine al ritardo va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il sopraggiungere del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'istante deve procedere al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016. L'adozione del regolamento è avvenuta a seguito di un complesso iter che si è concluso il 29 aprile 2021, mentre il contratto collettivo integrativo, che recepisce i criteri di ripartizione definiti dal citato regolamento, è stato sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2021. Gli incentivi relativi alle funzioni tecniche svolte dal 2016 al 2020, in assenza del regolamento e del contratto collettivo, sono sottoposti a tassazione separata.
Per quanto concerne gli emolumenti relativi alle funzioni svolte dal 2021, ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell'erogazione sia fisiologico, essi sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
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