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La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli si è pronunciata in merito ad un aspetto molto particolare relativo alle esenzioni IMU disposte negli anni dell'emergenza epidemiologica a causa delle ricadute economiche conseguenti alle restrizioni per il dilagare del virus. La controversia posta al vaglio dei giudici partenopei, oggetto della sentenza n. 15284/2024 pronunciata il 21 ottobre 2024 e depositata il 6 novembre 2024, riguarda le esenzioni di cui all'art. 177 DL 34/2020 e all'art. 78 DL 104/2020, ma le relative statuizioni sono estendibili anche alle altre esenzioni, nei limiti di quanto si dirà di seguito, come quella di cui all'art. 1 c. 599 L. 178/2020. La quasi totalità delle esenzioni IMU per le imprese del comparto turistico-ricettivo e di intrattenimento, penalizzato maggiormente dalle restrizioni per la pandemia, imponevano che vi fosse coincidenza tra soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività esercitata nell'immobile per il quale si intendeva fruire del beneficio. Non di rado, però, le attività in questione sono gestite da società di persone che le esercitano in immobili posseduti dai soci persone fisiche a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La fattispecie esaminata dal collegio di Napoli è proprio relativa a questo aspetto. Una persona fisica impugnava un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno d'imposta 2020 con il quale il comune interessato intendeva...

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