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sabato 23/11/2024 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata al 5%

I soggetti che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente entrano nel regime forfetario, continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata al 5% (Risp. AE 22 novembre 2024 n. 226).

a cura di

redazione Memento

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L’istante, passata nel medesimo periodo d’imposta da lavoratrice dipendente ad autonoma, ritiene di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (quello del presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime (e della relativa aliquota ridotta fino al quinto anno di attività) per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla causa ostativa prevista dall’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014.

Nel dettaglio, pur avendo iniziato l’attività professionale nel corso del (n), l’istante intenderebbe fruire dell'aliquota agevolata del 5% di cui all’art. 1 c. 65 L. 190/2014 per il periodo d'imposta (n +1) e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività.

Dall’ordinario al forfetario: no all’aliquota del 5% prevista per chi avvia una nuova attività

In relazione al quesito formulato dall’istante, si ritiene che nei suoi confronti l'aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione dell’art 1 c. 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).

Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione dell’art. 1 c. 65 L. 190/2014) entrano nel regime forfetario, continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata.

Pertanto, l’istante non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata del 5% prevista dall’art. 1 c. 65 L. 190/2014 sia per il periodo d'imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

Da ultimo, si rileva che l'impossibilità per l’istante di fruire dell'aliquota agevolata nei termini sopra detti assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alla sussistenza del requisito della novità dell'attività ai fini dell'applicazione di detta aliquota.

Fonte: Risp. AE 22 novembre 2024 n. 226

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