X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

lunedì 25/11/2024 • 06:00

Caso Risolto Gestione rapporti di lavoro

Part time: modifiche dell’orario solo nei limiti delle clausole elastiche

In caso di modifica unilaterale del datore dell’orario di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalle clausole elastiche disciplinate dal CCNL, il lavoratore part time ha diritto, oltre alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato, alla corresponsione di un ulteriore importo come risarcimento.

di Roberta Cristaldi - Avvocato in Milano

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Il lavoratore è stato assunto come addetto alle vendite con contratto di lavoro a tempo determinato part time al 50% in applicazione del CCNL Commercio cessato in data 30 aprile 2024. Nel contratto di lavoro era previsto che il lavoratore dovesse svolgere la propria attività per n. 20 ore di lavoro settimanale.

Nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti era stata inserita, altresì, la previsione che consentiva al datore di modificare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, alle seguenti condizioni:

  • la variazione della distribuzione dell'orario di lavoro sarebbe stata comunicata al lavoratore con un preavviso di almeno due giorni lavorativi;
  • il datore di lavoro avrebbe potuto modificare la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale esclusivamente a fronte di esigenze di sostituzione di personale assente (per maternità/paternità, congedi, malattia e/o infortunio, permessi, ferie);
  • il lavoratore avrebbe ricevuto, come compenso per l'applicazione della clausola elastica, un importo lordo annuo di euro 120,00.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha contestato il mancato rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, chiedendo il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno, sul presupposto della sistematica e unilaterale modifica dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale da parte del datore senza che la variazione oraria fosse giustificata dall'esigenza di sostituire lavoratori assenti, come previsto dalla clausola elastica pattuita.

Le clausole elastiche nel contratto part time

Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, per iscritto, la ridotta durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario normale di lavoro e la distribuzione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno.

L'art. 6 D.L.gs. 81/2015 prevede la possibilità, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi (nazionali o di secondo livello) che le parti possano sottoscrivere clausole elastiche, attribuendo al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile (ovvero di variare in aumento la sua durata).

Al fine di verificare se il potere di variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro part time sia stato correttamente e legittimamente esercitato dal datore di lavoro, occorre, quindi, indagare se il contratto collettivo disciplina i casi, le modalità e i limiti delle clausole elastiche.

Il CCNL Commercio, in particolare, impone che:

  • le clausole elastiche siano pattuite tra le parti per iscritto;
  • la variazione della distribuzione dell'orario di lavoro debba essere comunicata al lavoratore con almeno due giorni di preavviso;
  • debbano essere espressamente previste le ragioni organizzative, tecniche, produttive o sostitutive che giustificano la modifica della distribuzione dell'orario;
  • il lavoratore ha diritto ad uno specifico, alternativamente, alla maggiorazione da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto da applicare in caso di effettiva modifica della distribuzione dell'orario lavorativo, ovvero ad un'indennità annuale pari ad un importo non inferiore a 120 € lordi annui, da corrispondere per quote mensili. 

Pertanto, nella pattuizione di clausole elastiche le parti dovranno individuare, per iscritto, le condizioni che legittimano la modifica unilaterale da parte del datore della distribuzione dell'orario di lavoro parziale. Solo entro i limiti così definiti è consentita la modifica della distribuzione dell'orario nel rapporto di lavoro part time.

Deve, quindi, ritenersi illegittima la variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro nel rapporto di lavoro che non sia giustificata delle specifiche esigenze ab origine previste tra le parti. In tal caso, il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, ha diritto ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno (art. 10, c. 3, D.Lgs. 81/2015).

Nel caso di specie, ove venga accertato che la variazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel corso del giorno o della settimana non fosse giustificato da mere esigenze sostitutive come previsto tra le parti, l'esercizio del potere di variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro sarebbe esercitato dal datore in violazione dei confini e dei limiti pattuiti tra le parti e il lavoratore potrebbe agire per ottenere il risarcimento dal danno subito.

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Lavoro Conciliazione vita-lavoro

Contrattazione aziendale: nuovi accordi verso un welfare personalizzato

La contrattazione collettiva si muove sempre più verso un welfare su misura per i bisogni individuali dei lavoratori. Gli accordi Ferrero ed Enel prevedono..

di Marco Micaroni - Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.

Approfondisci con


Quando e come è possibile applicare le clausole elastiche nel part-time

Per garantire maggiore flessibilità del lavoro, nell’ambito di un contratto part-time è possibile ricorrere a prestazioni lavorative ad orario ridotto. Il datore di lavoro, dunque, può, entro certi limiti, modificare la..

di

Paolo Mancinelli

- Consulente del lavoro

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”