lunedì 25/11/2024 • 06:00
Con l'avvicinarsi del termine del 2 dicembre 2024, data ultima, salvo il ravvedimento operoso, per versare il secondo acconto relativo alle imposte sui redditi e all'IRAP, l'Agenzia delle Entrate, per evitare errori di calcolo, ha fornito le istruzioni per i soggetti che hanno aderito al concordato biennale.
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Modalità semplificata di calcolo degli acconti
Per i soggetti ISA che hanno optato per il concordato preventivo biennale (CPB), l'art. 20 D.Lgs. 13/2024 (Decreto CPB), introduce una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025).
In prima battuta, il citato articolo dispone che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
I soggetti che applicano le regole suddette, non possono determinare gli acconti con il metodo storico, in quanto devono calcolare gli importi da versare parametrandoli ai valori concordati e, quindi, l'unica possibilità è quella di considerare il metodo previsionale.
Tuttavia, per agevolare i contribuenti, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, vale a dire il 2024:
La disposizione prevede, inoltre, che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
La Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E, ha precisato che, in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale, per effetto del versamento della maggiorazione di acconto, potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con le consuete modalità, anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva. Quanto precede trova conferma nella FAQ n. 1 del 17 ottobre 2024.
Per i soggetti forfetari, le modalità di versamento degli acconti sono contenute nell'art. 31 D.Lgs 13/2024.
In pratica, l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati. Vale anche per i soggetti forfetari quanto suddetto, ossia che, in questo caso, possono applicare solo il metodo previsionale.
Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, tuttavia:
Rispetto ai soggetti ISA, si fa notare che per i forfetari non rileva l'IRAP e, pertanto, la sola maggiorazione del 10% o del 3%, è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.
Le FAQ delle Entrate
Tanto precisato, sembra opportuno sintetizzare alcuni chiarimenti di particolare importanza al fine di evitare errori in sede di calcolo degli acconti.
È stato chiesto all'Amministrazione finanziaria se in caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni, la maggiorazione relativa agli acconti debba essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati. Con la risposta 6.13, indicata nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate ha risposto specificando che la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.
Ancorata a questa risposta è quella contenuta nella FAQ n. 3 dell'8 ottobre 2024, con la quale è stato chiarito che la maggiorazione relativa agli acconti (ma in realtà anche il versamento dell'imposta sostitutiva), in costanza di impresa familiare, deve essere ripartita tra l'imprenditore ed i collaboratori dell'impresa stessa pro quota.
Nella FAQ n. 1 dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se il soggetto che ha aderito al CPB non deve effettuare versamenti di acconto in base alle imposte relative al periodo d'imposta precedente (2023), è comunque obbligato a versare a titolo di acconto la maggiorazione entro il termine del 2 dicembre 2024.
Di estrema importanza è la risposta di cui alla FAQ n. 4 dell'8 ottobre 2024, laddove è stato spiegato che, nel caso in cui il valore dichiarato del 2023 in P04 del modello CPB sia negativo, la maggiorazione si determina sulla differenza tra l'importo concordato, indicato nel rigo P06, e zero. Questa ipotesi si realizza nel momento in cui il risultato d'esercizio, relativo al periodo d'imposta 2023, si chiude con una perdita fiscale anziché con un reddito.
Sugli acconti in regime di consolidato fiscale, con la FAQ n. 4 del 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli adempimenti competono esclusivamente alla consolidante. In ogni caso, nel primo periodo d'imposta di adesione al CPB, sarà cura della consolidata comunicare alla consolidante l'eventuale applicazione della maggiorazione nell'ipotesi di applicazione del metodo storico.
Da ultimo, si ricorda che, per il versamento degli acconti relativi alla maggiorazione, con la Ris. AE 19 settembre 2024, n. 48/E, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
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Stefano Mazzocchi
- Dottore commercialista e docente di diritto tributario, Università di CatanzaroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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