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L'art. 121 c. 3-ter DL 34/2020 prevede che i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l'ulteriore ripartizione in 6 rate annuali. Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione. Ambito di applicazione e ripartizione delle rate Il Provvedimento in commento si applica alle: rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura relative agli interventi di Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus; rate dei crediti, non ulteriormente cedute, acquistate dalle banche e dagli intermediari finanziari, dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo e dalle imprese di assicurazione ...

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