mercoledì 20/11/2024 • 06:00
Il DL 167/2024 ha modificato significativamente i requisiti di accesso al Bonus Natale, l’indennità di 100 euro inserita nella tredicesima 2024 per i dipendenti con figli a carico. Possono accedere alla misura anche i lavoratori non coniugati. L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 19 novembre 2024 n. 22/E, fornisce alcuni esempi.
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Il Decreto Omnibus (art. 2-bis DL 113/2024, conv. in Legge 143/2024) ha previsto un'indennità una-tantum pari a 100 euro teorici (c.d. Bonus Natale), da corrispondere ai lavoratori dipendenti unitamente alla tredicesima mensilità, nel rispetto di particolari requisiti di carattere soggettivo e reddituale. Il DL 167/2024 ha apportato rilevanti modifiche alla norma modificando radicalmente i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio e ampliando la platea dei potenziali fruitori.
Fermo restando che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, nella versione originaria della norma, tra i requisiti era prevista la presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico. Il DL 167/2024, in vigore dal 14 novembre 2024, ha modificato l'ambito di applicazione eliminando il riferimento al coniuge per includere nella platea dei beneficiari anche i lavoratori non coniugati, separati o divorziati. Di conseguenza, per poter beneficiare del bonus, il lavoratore richiedente deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico (non più anche il coniuge), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Si rammenta che ai sensi dell'art. 12, c. 2, TUIR, si considerano fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di importo fino a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro per i figli di età superiore. Il bonus è riconosciuto anche ai nuclei monogenitoriali se l'altro genitore non è presente perché deceduto, non ha riconosciuto il figlio ovvero nel caso di figlio adottato/affidato/affiliato ad un solo genitore.
Il DL 167/2024 ha inoltre introdotto il nuovo comma 2-bis all'interno dell'articolo 2-bis Decreto Omnibus per specificare che il bonus non è riconosciuto al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. In altri termini, il bonus non è cumulabile e spetta ad un solo componente del nucleo familiare; pertanto, nel rispetto dei requisiti richiesti, i coniugi o conviventi, entrambi lavoratori dipendenti, dovranno accordarsi per decidere quale dei due potrà fruirne.
Su questi aspetti si è soffermata l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 19 novembre 2024. Più precisamente, l’Agenzia ha fornito alcuni esempi relativi a due lavoratori dipendenti (Sig.ra Bianchi e Sig. Rossi) genitori con un figlio a carico, né coniugati, né conviventi ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76/2016:
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti).
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
Requisiti reddituali
Resta confermato che il beneficio spetta esclusivamente ai titolari di redditi da lavoro dipendente (quindi non spetta ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e in generale a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50 TUIR), atteso il riferimento operato dalla disposizione al solo art. 49 TUIR, che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (Circ. AE 10 ottobre 2024, n. 19). Ai fini del riconoscimento del bonus è irrilevante la modalità di ripartizione dell'orario e la forma di contratto di lavoro; pertanto, possono fruire del bonus anche i lavoratori titolari di un contratto part-time e/o a tempo determinato, senza subire il frazionamento dell'importo.
I requisiti reddituali sono sostanzialmente due:
Nel calcolo del limite dei 28.000 euro si prende in considerazione il reddito di riferimento (Circ. AE 19/E/2024) ossia quello utilizzato per la determinazione delle agevolazioni fiscali, che ricomprende i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario eventualmente adottato dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE (art. 1, D.L. n. 201/2011) e le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 1, c. da 58 a 62, Legge 197/2022. Nella determinazione del reddito complessivo, rileva inoltre la quota esente prevista per i redditi dei ricercatori e dei lavoratori impatriati (art. 44, c. 1, DL 78/2010 conv. in Legge 122/2010; art. 16 D.Lgs. 147/2015; art. 5, c. 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL 34/2019, conv. in Legge 58/2019; art. 5 D.Lgs. 209/2023).
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La dichiarazione del lavoratore
Il bonus è corrisposto dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta scritta del lavoratore, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. A tale proposito, è importante considerare alcune particolarità:
Le modifiche apportate dal DL 167/2024 riguardano anche la dichiarazione in oggetto. Più precisamente, nel comma 4, primo periodo dell'art. 2-bis Decreto Omnibus, le parole «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalla locuzione «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli». Si noti che, sebbene il riferimento al coniuge sia stato espunto dal primo comma lettera b) (requisiti soggettivi dei beneficiari), il quarto comma prevede espressamente l'indicazione del codice fiscale del coniuge (oltre che del convivente) all'interno della dichiarazione del lavoratore, verosimilmente per agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria in merito al divieto di cumulabilità. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il richiedente dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76/2016) non sia beneficiario del bonus.
Le dichiarazioni già presentate possono essere considerate idonee allo scopo, purché contengano la dichiarazione che il convivente non sia beneficiario del bonus (Circ. Ag. Entrate 22/E/2024). Permane, purtroppo, il rischio di congestionare gli uffici del personale e gli studi dei consulenti del lavoro con richieste duplicate, incomplete, errate o prive di documentazione.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto d'imposta, riconosce il bonus solo previa ricezione della richiesta scritta del lavoratore ed è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Occorre precisare che l'importo corrisposto potrebbe risultare inferiore a 100 euro poiché l'indennità deve essere rapportata al periodo di lavoro; pertanto, occorre considerare i giorni per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. L'importo sarà erogato in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità e il datore di lavoro è tenuto, successivamente, a verificare i requisiti di spettanza all'atto del conguaglio di fine anno. Ciò significa che in alcuni casi, a seguito della verifica di non spettanza, il lavoratore potrebbe trovarsi nella condizione di dover restituire il bonus ricevuto solo poche settimane prima. Per evitare ciò, il lavoratore che non sia a conoscenza di tutti i dati utili ad attestare il diritto all'indennità (in particolare il reddito di riferimento riferito all'anno 2024) può attendere e fruire del bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025.
Il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e recupera le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione del bonus in busta paga.
Ad oggi, purtroppo, non vi sono precise indicazioni circa le modalità di attribuzione del bonus in esame agli operai edili, la cui tredicesima non viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e ai lavoratori intermittenti. In assenza di specifici chiarimenti, per tali lavoratori è consigliabile rimandare la fruizione del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Parimenti, i lavoratori privi di sostituto d'imposta (ad esempio i domestici) e quelli che non riceveranno il bonus dal sostituto d'imposta, benché spettante, o perché non ne hanno fatto richiesta, possono fruirne presentando la dichiarazione modello 730/2025 o Redditi PF 2025.
Con la risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione del credito maturato dal datore di lavoro nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24 il codice tributo è il “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP) il codice da utilizzare è il “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il lavoratore dipendente che beneficia del bonus in assenza dei presupposti previsti dalla norma o in misura superiore a quella effettivamente spettante dovrà restituire la somma percepita (conguaglio a debito in busta paga oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024).
Da ultimo, in merito alla condizione della capienza fiscale, dobbiamo evidenziare che i lavoratori con retribuzioni modeste (ad esempio i titolari di un rapporto part-time con orario sensibilmente ridotto), quindi maggiormente bisognosi di ricevere il beneficio rispetto ad altri, avranno in realtà meno possibilità di fruirne perché la detrazione da lavoro dipendente abbatterebbe completamente l'imposta lorda determinando l'incapienza.
Esempi
- Lavoratore con almeno un figlio a carico, un unico rapporto di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e reddito complessivo inferiore a 28.000 euro - Bonus spettante € 100
- Lavoratore con un figlio fiscalmente a carico e reddito pari a 30.000 euro - Bonus non spettante
- Lavoratore con un figlio fiscalmente a carico e reddito pari a 8.000 euro – Bonus non spettante per incapienza
- Lavoratrice con due figli fiscalmente a carico, un unico rapporto di lavoro dal 1° aprile al 31 dicembre 2024 (275 giorni) e reddito complessivo inferiore a 28.000 euro - Bonus spettante € 75
- Lavoratore con almeno un figlio a carico fiscalmente e diversi rapporti di lavoro nel corso del 2024 (obbligo di fornire al datore di lavoro i dati per calcolare il periodo di lavoro e per verificare il limite dei 28.000 euro)
Bonus spettante: € 67
Fonte: Circ. AE 19 novembre 2024 n. 22/E
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Maria Rosa Gheido
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