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venerdì 15/11/2024 • 06:00

Contabilità PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 21: quando una valuta è convertibile e come stimare il tasso di cambio

Il Reg. (UE) 2024/2862 recepisce le modifiche allo IAS 21, introdotte il 15 agosto 2023 dallo IASB, fornendo anche una guida operativa che aiuta le imprese a stabilire se una valuta è convertibile, nonché a stimare il tasso di cambio a pronti quando non è possibile la conversione.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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La Commissione Europea, il 13 novembre 2024, ha pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2024/2862 che modifica l'allegato del Reg. (UE) 2023/1803, al fine di recepire le novità riguardanti lo IAS 21 introdotte dall'International Accounting Standards Board il 15 agosto 2023.

Il Regolamento contiene anche una guida operativa che supporta le imprese nella fase di verifica della possibile conversione delle valute e, qualora ciò non lo fosse, definisce le modalità con cui occorre stimare il tasso di cambio da applicare.

Verifica della possibilità di scambio

Una valuta è convertibile in un'altra valuta, se è possibile determinare l'altra entro un lasso di tempo che preveda un normale ritardo amministrativo e attraverso un mercato o un meccanismo di cambio in cui, l'operazione di cambio, sia in grado di generare diritti ed obbligazioni legalmente esercitabili.

Nel verificare la fattibilità della conversione, è necessario considerare anche la capacità dell'impresa di ottenere l'altra valuta, piuttosto che la sua intenzione o decisione di farlo.

L'impresa, è tenuta a verificare se una valuta è convertibile in un'altra:

  • ad una data di valutazione;
  • per uno scopo specificato.

Qualora alla data di valutazione sia possibile ottenere solo un importo irrilevante dell'altra valuta per lo scopo specificato, la valuta non è convertibile.

Relativamente allo scopo di conversione delle valute, il fatto che una valuta sia convertibile, potrebbe dipendere dallo scopo per il quale l'impresa intende procedere alla conversione.

Fattispecie

Presunto scopo della conversione

Presentazione delle operazioni in valuta estera nella valuta funzionale

Realizzare o regolare singole operazioni, attività o passività in valuta estera;

Utilizzo di una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale

Realizzare o regolare le attività nette o passività nette

Conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una

gestione estera nella valuta di presentazione

Realizzare o regolare l'investimento netto nella gestione estera.

L'impresa deve verificare la possibilità di conversione delle valute separatamente per ciascuno degli scopi sopra specificati.

Stima del tasso di cambio e informazioni integrative

Nell'ipotesi in cui una valuta non sia convertibile in un'altra alla data della valutazione, l'impresa deve stimare il tasso di cambio a pronti alla medesima data. L'obiettivo, è quello di riflettere il tasso al quale, alla data di valutazione, si verificherebbe una regolare operazione di cambio tra operatori di mercato nelle condizioni economiche prevalenti.

Per stimare il tasso di cambio, è possibile utilizzare un tasso di cambio osservabile senza alcuna rettifica, ovvero un'altra tecnica di stima.

Nel caso in cui la valuta non sia convertibile, l'impresa è, altresì, tenuta a fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo la mancata conversione incida o si prevede che inciderà sul risultato economico, sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui flussi finanziari. A tal fine, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni:

  • la valuta e la descrizione delle restrizioni che non la rendono convertibile;
  • una descrizione delle operazioni interessate;
  • il valore contabile delle attività e passività interessate;
  • i tassi di cambio a pronti utilizzati e se tali tassi sono tassi di cambio osservabili senza alcuna rettifica, ovvero tassi di cambio a pronti stimati utilizzando un'altra tecnica di stima;
  • la descrizione di qualsiasi tecnica di stima utilizzata e le informazioni qualitative e quantitative sugli input e sugli elementi utilizzati nell'applicarla;
  • le informazioni qualitative su ciascun tipo di rischio cui l'impresa stessa è esposta a causa della mancata conversione, nonché la natura ed il valore contabile delle attività e delle passività esposte ad ogni tipo di rischio.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, quando non risulta possibile la conversione tra la valuta funzionale e quella estera (e viceversa), l'impresa è tenuta a:

  1. convertire gli elementi monetari in valuta estera interessati e gli elementi non monetari valutati al fair value (valore equo) in una valuta estera, utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data di applicazione iniziale;
  2. rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo.

Qualora, inoltre, l'impresa utilizzi una valuta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale o converte la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una gestione estera e, alla data della prima applicazione, la valuta funzionale e la moneta di presentazione non sono convertibili, la stessa deve:

  1. convertire le attività e le passività interessate, utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato alla medesima data;
  2. convertire le voci di patrimonio netto interessate, utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato alla suindicata data se la sua valuta funzionale è iperinflazionata;
  3. rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica dell'importo cumulativo delle differenze di conversione, accantonato in una componente separata di patrimonio netto.

Le modifiche sono applicate ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva, ma è consentita l'applicazione anticipata.

Fonte: Reg. (UE) 2024/2862 (GUUE 13 novembre 2024 serie L)

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