venerdì 15/11/2024 • 06:00
Il Reg. (UE) 2024/2862 recepisce le modifiche allo IAS 21, introdotte il 15 agosto 2023 dallo IASB, fornendo anche una guida operativa che aiuta le imprese a stabilire se una valuta è convertibile, nonché a stimare il tasso di cambio a pronti quando non è possibile la conversione.
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La Commissione Europea, il 13 novembre 2024, ha pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2024/2862 che modifica l'allegato del Reg. (UE) 2023/1803, al fine di recepire le novità riguardanti lo IAS 21 introdotte dall'International Accounting Standards Board il 15 agosto 2023.
Il Regolamento contiene anche una guida operativa che supporta le imprese nella fase di verifica della possibile conversione delle valute e, qualora ciò non lo fosse, definisce le modalità con cui occorre stimare il tasso di cambio da applicare.
Verifica della possibilità di scambio
Una valuta è convertibile in un'altra valuta, se è possibile determinare l'altra entro un lasso di tempo che preveda un normale ritardo amministrativo e attraverso un mercato o un meccanismo di cambio in cui, l'operazione di cambio, sia in grado di generare diritti ed obbligazioni legalmente esercitabili.
Nel verificare la fattibilità della conversione, è necessario considerare anche la capacità dell'impresa di ottenere l'altra valuta, piuttosto che la sua intenzione o decisione di farlo.
L'impresa, è tenuta a verificare se una valuta è convertibile in un'altra:
Qualora alla data di valutazione sia possibile ottenere solo un importo irrilevante dell'altra valuta per lo scopo specificato, la valuta non è convertibile.
Relativamente allo scopo di conversione delle valute, il fatto che una valuta sia convertibile, potrebbe dipendere dallo scopo per il quale l'impresa intende procedere alla conversione.
Fattispecie |
Presunto scopo della conversione |
---|---|
Presentazione delle operazioni in valuta estera nella valuta funzionale |
Realizzare o regolare singole operazioni, attività o passività in valuta estera; |
Utilizzo di una moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale |
Realizzare o regolare le attività nette o passività nette |
Conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una gestione estera nella valuta di presentazione |
Realizzare o regolare l'investimento netto nella gestione estera. |
L'impresa deve verificare la possibilità di conversione delle valute separatamente per ciascuno degli scopi sopra specificati.
Stima del tasso di cambio e informazioni integrative
Nell'ipotesi in cui una valuta non sia convertibile in un'altra alla data della valutazione, l'impresa deve stimare il tasso di cambio a pronti alla medesima data. L'obiettivo, è quello di riflettere il tasso al quale, alla data di valutazione, si verificherebbe una regolare operazione di cambio tra operatori di mercato nelle condizioni economiche prevalenti.
Per stimare il tasso di cambio, è possibile utilizzare un tasso di cambio osservabile senza alcuna rettifica, ovvero un'altra tecnica di stima.
Nel caso in cui la valuta non sia convertibile, l'impresa è, altresì, tenuta a fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo la mancata conversione incida o si prevede che inciderà sul risultato economico, sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui flussi finanziari. A tal fine, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni:
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, quando non risulta possibile la conversione tra la valuta funzionale e quella estera (e viceversa), l'impresa è tenuta a:
Qualora, inoltre, l'impresa utilizzi una valuta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale o converte la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di una gestione estera e, alla data della prima applicazione, la valuta funzionale e la moneta di presentazione non sono convertibili, la stessa deve:
Le modifiche sono applicate ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva, ma è consentita l'applicazione anticipata.
Fonte: Reg. (UE) 2024/2862 (GUUE 13 novembre 2024 serie L)
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