lunedì 11/11/2024 • 06:00
Cambia la Direttiva IVA nel senso di istituire un sistema di comunicazione digitale in tempo reale ai fini IVA mediante l'emissione di fatture elettroniche che andrà a sostituire i c.d. elenchi riepilogativi dei beni e servizi i quali aprivano le porte a numerosi casi di frode.
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Comunicazione digitale ai fini IVA: quali novità?
Dopo quasi tre anni di negoziati, il Consiglio UE ha raggiunto un accordo sul cd. pacchetto VIDA, ossia dell'IVA nell'era digitale, volto a varare nuove misure che adatteranno, proprio all'era digitale, le norme UE in materia di imposta sul valore aggiunto. Con tale disciplina si interverrà sulle fatture elettroniche e sulla comunicazione dei dati in tempo reale, come pure sulle attività svolte tramite piattaforme digitali, per il fine ultimo di contrastare le frodi IVA e di sostenere le imprese, promuovendo la digitalizzazione.
L'accordo raggiunto dall'Ecofin, nella giornata del 5 novembre 2024, costituisce una svolta assai epocale per il sistema VIDA. È costituito da tre atti – una direttiva, un regolamento e un regolamento di esecuzione – che insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA.
In buona sostanza, le nuove norme:
Per quanto concerne la comunicazione digitale ai fini IVA, occorre anzitutto fare un passo indietro.
Attualmente alle imprese è richiesto, a intervalli di pochi mesi, di presentare alle rispettive autorità fiscali nazionali "elenchi riepilogativi" dei beni e dei servizi venduti alle imprese in altri Stati membri dell'UE che sono imponibili in tali Stati membri. Ciò lascia agli autori delle frodi un intervallo sufficiente per sfruttare la difficoltà delle autorità nell'individuare rapidamente le operazioni sospette o fraudolente, in quanto i dati sono incompleti e non disponibili in tempo reale. Il Consiglio ha ora convenuto che sarà istituito un sistema di comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell'IVA mediante fatture elettroniche.
Le imprese emetteranno fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere tra imprese e comunicheranno automaticamente i dati alla loro amministrazione fiscale. Tale pratica si baserà sulla norma europea esistente sulla fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno i dati attraverso un nuovo sistema informatico in grado di fornire analisi delle attività sospette.
Un quadro a livello nazionale garantirà la qualità dei dati inclusi nelle fatture elettroniche, con flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda l'operatività di tale quadro.
In tal modo gli Stati membri disporranno in tempi rapidi di informazioni complete sulle operazioni transfrontaliere di cui potranno avvalersi per combattere le frodi in materia di IVA.
Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell'UE dovrebbe essere introdotto nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell'UE entro il 2035.
La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito
Per riuscire a rendere più agevole il rapporto commerciale non solo tra imprese situate nei vari Stati UE, ma anche per garantire una miglior cooperazione, anche in termini di celerità, tra le varie amministrazioni finanziarie, verrà così estesa la fatturazione elettronica a tutti gli Stati UE.
Infatti, per facilitare l'automazione del processo di comunicazione sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni fiscali, le operazioni da comunicare alle amministrazioni fiscali dovrebbero essere documentate elettronicamente. L'utilizzo della fatturazione elettronica dovrebbe diventare il sistema predefinito per l'emissione di fatture.
Ecco che l'efficacia dei sistemi nazionali di comunicazione digitale potrebbe essere compromessa se i soggetti passivi non rispettassero l'obbligo di emettere fatture elettroniche riguardo alle operazioni soggette all'obbligo di comunicazione. Alla luce della digitalizzazione delle operazioni e degli scambi economici e in considerazione degli obiettivi previsti per la digitalizzazione dell'IVA, anche al fine di garantire una maggiore efficacia della lotta contro le frodi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere che il possesso di una fattura elettronica emessa conformemente alla norma prescritta dalla direttiva IVA diventi una condizione sostanziale per poter detrarre o recuperare l'IVA dovuta o assolta.
Di conseguenza, la definizione di fattura elettronica riguarderà solo le fatture elettroniche emesse, trasmesse e trattate in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico. L'obbligo di utilizzare un formato strutturato dovrebbe riguardare almeno i dati da comunicare. Pertanto, le fatture ibride, che combinano dati incorporati in un formato strutturato e dati incorporati in un formato non strutturato e leggibile dall'uomo, dovrebbero rientrare in questa definizione se includono tutti i dati da comunicare in formato strutturato.
Affinché il sistema di comunicazione dell'IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le informazioni pervengano senza indugio all'amministrazione fiscale. Pertanto, il termine per l'emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a dieci giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. La fattura elettronica dovrebbe facilitare la trasmissione automatizzata all'amministrazione fiscale dei dati necessari a fini di controllo. A tal fine, la fattura elettronica dovrebbe contenere tutti i dati da trasmettere all'amministrazione fiscale in base agli obblighi di comunicazione digitale in formato strutturato.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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