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lunedì 11/11/2024 • 06:00

Lavoro Ammortizzatori sociali

Contratti di solidarietà: domande di decontribuzione dal 30 novembre

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2024 è possibile richiedere la decontribuzione per i contratti di solidarietà industriale relativi al 2024. All’istanza va allegato l’elenco dei lavoratori interessati con l’indicazione della percentuale di riduzione oraria superiore al 20%.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

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Il contratto di solidarietà consiste in una particolare tipologia di ammortizzatore sociale, finalizzata al mantenimento dell'occupazione in caso di crisi aziendale. Esso si realizza tramite la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, permettendo di ridurre l'orario di lavoro e così evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l'impresa.

A chi si applica la disciplina

La disciplina dei contratti di solidarietà si applica:

a) alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art.1, L. 863/84) – c.d. Tipologia A;

b) alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 5, L. 236/1993) nonché alle aziende artigiane – c.d. Tipologia B.

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nel limite dell'orario contrattuale. In via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto al termine di ogni periodo di paga, per poi procedere a conguaglio con le somme dovute a titolo di previdenza.

La decontribuzione

Il decreto interministeriale n. 2/2017 prevede una riduzione contributiva in base all'art. 6, comma 4, D.L 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96, in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà di tipo A: per i lavoratori che, in base a tale contratto, siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Ricordiamo che dal 30 novembre al 10 dicembre 2024 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all'anno 2024 attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline”.

La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e –comunque- per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.

Nel presentare la domanda, è necessario che l'impresa dichiari nell'istanza, a pena d'inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.

All'istanza va allegato l'elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

L'ammissione o il diniego della domanda

Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei sopraccitati presupposti essenziali, delle istanze collocate in posizione utile, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza per l'importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all'impresa interessata e all'INPS e all'INPGI. Compito degli enti previdenziali è quello di comunicare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze le somme residue per ogni esercizio finanziario di riferimento.

Unica domanda o domande distinte

Come specificato dal Ministero del lavoro nella circolare integrativa n. 19/2017 lo sgravio contributivo può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

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