Una lavoratrice affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 33 Legge 104/92, svolge mansioni di receptionist alle dipendenze della società datrice di lavoro in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è impiegata presso una struttura ove opera, in qualità di IT Manager, un altro dipendente. A seguito di un alterco avvenuto tra i due dipendenti fuori dall'orario e dal luogo di lavoro per questioni private e non connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, i rapporti anche sul luogo di lavoro sono diventati particolarmente tesi e fonte di continui contrasti che hanno coinvolto anche altri colleghi. La società datrice di lavoro dopo aver verificato che: i due dipendenti erano tenuti a frequenti incontri sul luogo di lavoro; l'ufficio ove lavorava il lavoratore era immediatamente adiacente alla zona della reception; non era possibile trasferire l'IT Manager in altra sede aziendale, essendo essenziale la permanenza di tale figura nella sede di provenienza; i rapporti tra i colleghi diventavano, con il passare del tempo, sempre più tesi e la società aveva registrato un clima generale di disagio sul luogo di lavoro che non consentiva il corretto e sereno svolgimento dell'attività lavorativa, ha disposto il trasferimento della lavoratrice, la quale avrebbe c...
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