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mercoledì 06/11/2024 • 12:01

Lavoro Dalla Fondazione Studi

Patente a crediti e possesso del DURF: il punto dei Consulenti del lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con Circ. 5 novembre 2024 n. 6, analizza il requisito del possesso del DURF nell’ambito della procedura per il rilascio della patente a crediti: quali imprese sono obbligate a possedere il DURF? Quali sono i requisiti per ottenerlo?

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03
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A pochi giorni dall'entrata in vigore del regime della patente a crediti, i Consulenti del Lavoro analizzano tramite Circolare uno dei requisiti per il suo possesso, in particolare il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF: art. 17 bis D.Lgs. 241/97): di cosa si tratta e quali imprese sono obbligate a possederlo? Come si ottiene? Quali sono i requisiti da rispettare?

DURF e patente a crediti: campo di applicazione

Va innanzitutto evidenziato che a differenza del DURC, il DURF non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti. Non a caso il legislatore ha puntualizzato che occorre documentare il requisito solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Si tratta in particolare di:

  • enti e società residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • società e associazioni residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
  • curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione normativa in esame i soggetti:

  • non residenti, senza stabile organizzazione in Italia;
  • che si presumono residenti in quanto non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 17-bis;
  • residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti sopraelencati
  • condomini che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale;
  • enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.), limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Requisiti di rilascio del DURF

Ai fini del rilascio del DURF è necessario che le imprese:

  • risultino in attività da almeno tre anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. Per verificare questo specifico requisito, l'Agenzia delle Entrate farà riferimento:
    • al numeratore; ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio; sono esclusi dal computo i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo;
    • al denominatore; ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Come richiedere il DURF

L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l'apposito modello. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente mediante:

  • il servizio consegna documenti e istanze presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
  • consegna diretta all'Ufficio territoriale competente;
  • raccomandata A/R all'Ufficio territoriale competente, allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • posta elettronica certificata specificando nell'oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale.

Schema riepilogativo

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