Alfa, società istante, chiede conferma all'Agenzia delle Entrate che i conferimenti necessari per la costituzione di NH possano legittimamente beneficiare dei regimi di "realizzazione controllata" previsti negli artt. 175 e 177 TUIR.
Il parere del contribuente
Alfa evidenzia che, nell'ambito dell'ordinamento tributario nazionale, esistono delle ipotesi in cui la regola secondo la quale nei casi di conferimento o apporto in società, il corrispettivo conseguito è assunto per un valore pari a quello normale dei beni conferiti, ammette alcune eccezioni. Tali previsioni consentono, in presenza delle condizioni richieste, di conseguire un realizzo controllato delle partecipazioni conferite, che può giungere sino a realizzare una cd. ''neutralità indotta'' per la stessa operazione di conferimento.
Inoltre, Alfa sostiene che le operazioni di conferimento in NH di tutte le partecipazioni in Gamma detenute dalla stessa Alfa, da Beta e da Tizio usufruendo, in modo combinato, dei diversi regimi di realizzo controllato disciplinati dall'articolo 175 e dal comma 2 non integrano alcuna fattispecie di abuso del diritto.
Infine, Alfa rileva che non sarebbe configurabile alcuna fattispecie di abuso del diritto neppure nell'ipotesi in cui, in futuro, la stessa Alfa, Beta o NH decidessero di dismettere (in tutto o in parte) a titolo oneroso le partecipazioni detenute a favore di soggetti terzi, beneficiando del regime pex.
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la richiesta non riguarda semplicemente la conferma dell'esistenza delle condizioni per singoli conferimenti, ma piuttosto la comprensione di eventuali ostacoli all'utilizzo di questi regimi fiscali a causa dell'interconnessione dei conferimenti.
Nel dettaglio, i conferimenti a una società di controllo possono essere trattati come vendite ai fini fiscali, equiparandole a eventi tassabili. In determinate condizioni, il regime di "realizzazione controllata" consente il differimento delle passività fiscali sui guadagni realizzati dal trasferimento delle azioni.
I criteri per l'applicazione di questi regimi includono l'acquisizione del controllo su una società e la natura delle azioni trasferite.
Inoltre, non vi sono divieti generali contro l'applicazione di questi regimi fiscali nei casi di conferimenti multipli o simultanei mirati ad estendere la catena di controllo di un gruppo societario.
Nel caso di specie, non vi sono elementi che impediscono l'applicazione del regime di realizzazione controllata per il secondo conferimento da Alfa a NH, anche se coinvolge azioni precedentemente trasferite in un regime diverso.
In tema di possibili abusi fiscali, affinché un'operazione sia considerata abusiva, deve soddisfare tre criteri:
il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
l'assenza di sostanza economica;
l'essenzialità del raggiungimento di un vantaggio fiscale.
Secondo l'Agenzia delle Entrate i conferimenti in oggetto non costituiscono un vantaggio fiscale indebito, poiché fanno parte di una legittima ristrutturazione societaria finalizzata al raggiungimento del controllo.
Infine, nel caso in esame, va rilevato che non è possibile imporre al socio la scelta più onerosa, sotto il profilo fiscale, del momento in cui effettuare il conferimento della predetta quota dell'1% al fine di raggiungere la prospettata riorganizzazione.
Fonte: Risp. AE 5 novembre 2024 n. 216