martedì 05/11/2024 • 12:03
L’INPS, con Mess. 31 ottobre 2024 n. 3624, riepiloga le conseguenze della mancata comunicazione di inizio attività lavorativa da parte di un componente di un nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione (ADI).
redazione Memento
Il diritto all'assegno di inclusione (DL 48/2023 conv. in L. 85/2023; DM 13 dicembre 2023 n. 154; Circ. INPS 16 dicembre 2023 n. 106) è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l'intera durata di fruizione del beneficio.
Per effettuare le necessarie verifiche sul possesso di tali requisiti, l'INPS ha introdotto una serie di controlli preventivi, che si fondano sulla consultazione dei dati e delle informazioni presenti negli archivi informatici, nonché su specifici scenari di rischio.
Con il Mess. 31 ottobre 2024 n. 3624, l'INPS comunica le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l'avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell'ADI, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare.
Obbligo di dichiarazione dell'avvio di attività di lavoro dipendente
In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell'ADI, il componente del nucleo che ha avviato un'attività di lavoro dipendente deve comunicare il reddito derivante dall'attività all'INPS entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio dell'attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa finchè tale obbligo non venga ottemperato, e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
I componenti il nucleo familiare sono tenuti all'adempimento degli obblighi di comunicazione anche in caso di avvio di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari.
Per l'adempimento degli obblighi di comunicazione l'INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, utilizzabile già dal 18 marzo 2024.
Cosa accade in caso di mancata comunicazione?
In caso di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l'erogazione del beneficio, nel quale risulti:
I limiti di reddito
Il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di € 3.000 lordi annui, mentre la parte eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell'ADI non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
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