sabato 02/11/2024 • 06:00
La sostenibilità rappresenta un fulcro essenziale per lo sviluppo delle realtà produttive, necessaria da un lato per la salvaguardia dell'ambiente e dall'altro per l’adozione di una concreta politica ambientale. In tal senso quindi occorre che gli indici ESG rientrino nella compliance aziendale.
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Il MOG e gli indici di sostenibilità hanno dei punti in comune tutt'altro che teorici, ma anzi ricchi di spunti pratici in quanto sussiste una connessone tra i criteri ESG con alcuni dei reati presupposto.
Il sistema di controllo che deriva dall'adozione del MOG, infatti, concerne attività sensibili anche sul fronte ESG, e quindi può contribuire a far raggiungere alla società gli obiettivi di sostenibilità prefissati rappresentando altresì un punto di partenza significativo per una governance che voglia supportare l'azienda in termini di sostenibilità e, allo stesso tempo, uno strumento di compliance utile a rafforzare l'implementazione delle procedure aziendali in chiave ESG.
In tale prospettiva l'Organismo di Vigilanza assume il ruolo cardine di soggetto protagonista dei sistemi di compliance integrata, volti alla promozione, adozione e rispetto degli indici di sostenibilità che devono diventare concretamente parte della struttura aziendale.
Proprio in tal senso uno dei maggiori profili di criticità circa l'adozione di un programma di sostenibilità è dato dal fenomeno del greewashing e del greenhushing.
Con riferimento al primo, viene definito come: «Una pratica in cui dichiarazioni, azioni o comunicazioni connesse alla sostenibilità non riflettono in maniera chiara e corretta il profilo di sostenibilità di un'organizzazione, un prodotto finanziario o servizi finanziari. Questa pratica può essere fuorviante per consumatori, investitori, o altri partecipanti al mercato»
Proprio per cercare di arginare tale fenomeno, la Direttiva (UE) 825/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le Direttive 29/2005/CE e 83/2011/UE e che dovrà essere recepita entro il marzo 2026, vieta le comunicazioni su temi ambientali che risultano generiche e ingannevoli, nonché le politiche commerciali tese a progettare un prodotto, programmando sin dall'origine una sua durata di vita limitata affinché giunga prematuramente a obsolescenza o, comunque, a essere inutilizzabile.
Greenwashing
A livello giurisprudenziale, la pratica del greenwashing ha interessato i Tribunali di alcuni Stati europei (Olanda, Germania e Svezia), internazionali (US) ed anche l'Italia (Tribunale di Gorizia, ordinanza cautelare del 25 novembre 2021 in cui il Giudice ha ricondotto la condotta della società nella fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.).
Il secondo fenomeno, il greenhushing, riguarda il silenzio o la mancanza di divulgazione, da parte delle aziende, degli impatti ambientali delle loro attività, anche in presenza di adeguate azioni verso la transizione ecologica. Quindi, mentre il greenwashing coinvolge la manipolazione dell'immagine per apparire più sostenibili di quanto si sia in realtà, il greenhushing si riferisce all'omissione o alla minimizzazione delle informazioni ambientali.
Reati ambientali
Come evidenziato gli indici ESG, oltre a fornire elementi per far adottare alla singola realtà giuridica una politica improntata alla sostenibilità, hanno anche dei concreti risvolti per quanto attiene i reati presupposto.
Si pensi, in primo luogo, ai reati ambientali, alle violazioni urbanistiche, gestione di rifiuti, inquinamento atmosferico, tutela delle acque, nonché ai delitti contro il patrimonio culturale, con particolare riferimento a quelli relativi ai beni paesaggistici.
Caporalato
Vi sono poi i reati commessi in violazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e il c.d. caporalato; proprio per evitare la commissione di tale delitto è demandato all'ente il dovere di valutare gli impatti della propria attività sull'ambiente e sul rispetto dei diritti umani lungo l'intera catena di fornitura, includendo sia i fornitori diretti che quelli indiretti.
Valutazione che deve comportare una serie di analisi inerente possibili conseguenze negative per l'ambiente e la forza lavoro, nonché l'adozione di tutte le misure appropriate per risolvere eventuali impatti negativi ivi compreso un piano di transizione, in base al quale il business model e la strategia aziendale possano essere compatibili.
Infine, devono essere considerati anche i reati informatici e gli illeciti connessi alla normativa di tutela per il trattamento dei dati, nonché i delitti di market abuse, i reati tributari e di contrabbando, i reati societari, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati associativi e transnazionali, oltre che le fattispecie penali connesse al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Da quanto fino a qui sintetizzato, si evince che ormai i rapporti tra indici di sostenibilità e MOG sono diventati saldi, complementari e inscindibili.
Se da un lato l'ente deve, rectius dovrebbe, adottare gli indici ESG al fine di improntare la propria politica interna alla salvaguardia dell'ambiente, delle risorse naturali nonché diminuire il proprio impatto inquinante, dall'altro questi diventano anche un valido strumento per implementare il MOG e prevenire la commissione dei reati presupposto.
Certo l'adozione di tali indici non risulta indifferente da un punto di vista economico per la società in quanto necessità di una completa e radicale modifica della visione strategica aziendale, degli obiettivi e, in alcuni casi, di integrazione del management.
Tuttavia, se da un lato sussistono dei costi sia in termini economici sia di tempo e risorse umane, dall'altro i benefici non sono di poco conto e comportano:
Su tale ultimo punto è tuttavia fondamentale che l'adozione di una politica sostenibile non sia meramente formale, ma reale in modo da evitare pratiche di greewashing.
La sostenibilità diventa quindi la nuova sfida per le società e le realtà economiche e non può essere persa.
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Ignazio La Candia
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