lunedì 28/10/2024 • 06:00
L'INPS, con Mess. 25 ottobre 2024 n. 3553, illustra le modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) introdotte dal D.Lgs. 136/2024, che ridefiniscono le competenze decisionali sulle proposte transattive in ristrutturazioni e concordati preventivi.
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Con il Mess. 25 ottobre 2024 n. 3553 l'Istituto previdenziale si occupa delle disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, effettuate ad opera del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Il D.Lgs. 136/2024 ha effettuato diverse modifiche nell'ambito del Codice Crisi d'Impresa tra le quali le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l'adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell'ambito delle procedure di concordato preventivo. Il Decreto ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni precedentemente demandata solamente all'Agenzia delle Entrate.
Il Messaggio INPS concentra le indicazioni riguardanti le fattispecie regolate dagli artt. 16, c. 6, e 21, c. 4, con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.
Transazione su crediti tributari e contributivi
L'art. 16, c. 6, D.Lgs. 136/2024, ha modificato la disciplina riguardante la transazione sui crediti tributari e contributivi nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione sempre previsti nel CCII agli artt. 57, 60 e 61.
Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.
Dal 28 settembre 2024, stante la modifica di competenze, le proposte transattive sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l'adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'Ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa con sottoscrizione da parte dell'Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. I tempi e le fasi del procedimento sono precisamente disciplinati dall'art. 63 del Decreto in commento. La proposta di transazione deve essere depositata presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
Nel caso in cui le situazioni creditorie afferiscano a una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che risulta titolare della gestione del credito d'importo maggiore. In questo caso, la Direzione con credito maggiore assume un ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta in raccordo con le altre strutture interessate, che restano competenti in ordine alla verifica dei crediti compresi nella proposta stessa.
L'adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, decorso tale termine, in mancanza di adesione, il debitore può comunque chiedere l'omologazione.
Il c. 3 dell'art. 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell'iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
L'art. 21, c. 4, D.Lgs. n. 136/2024 disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all'art. 88 del CCII, stabilendo che, per i contributi INPS, il voto sulla proposta è di competenza della Direzione territoriale.
Attraverso il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Tale proposta segue le regole precedentemente espresse, ma viene sottolineato che, qualora la Sede competente sia diversa da quella di competenza del Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l'espressione del voto sarà a cura di quest'ultima in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte.
La precedente disciplina continuerà ad essere applicata con riguardo alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024.
Fonte: Mess. INPS 25 ottobre 2024 n. 3553
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- Avvocato. Ricercatore Diritto processuale civile - Università di VeronaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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