Le regole sulla global minimum tax richiedono ai gruppi multinazionali o ai grandi gruppi nazionali di garantire un livello impositivo minimo. Con la pubblicazione del decreto del MEF dell'11 ottobre nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stata disciplinata la riduzione da attività economica sostanziale ai fini della global minimum tax.
Ai fini della determinazione dell'imposizione integrativa, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio è ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale. Quest'ultimo è pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate in relazione a ciascuna impresa ed entità a controllo congiunto del gruppo localizzata nel paese o in relazione a ciascuna entità apolide.
Se in un esercizio, in relazione ad un dato Paese, la suddetta riduzione è superiore al reddito netto rilevante, l'eccedenza di tale riduzione non può essere utilizzata in diminuzione del reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi.
Riduzione per spese salariali
La riduzione per spese salariali di un'impresa o di entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5% delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entità apolide.
Ai fini della riduzione rilevano:
a) le spese salariali ammissibili capitalizzate sul valore contabile di immobilizzazioni materiali, incluse le rimanenze, diverse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) le spese salariali dei dipendenti ammissibili in proporzione alla loro attività lavorativa svolta nel Paese in cui è localizzato il loro datore di lavoro;
c) integralmente le spese salariali ammissibili relative a un dipendente che, in un esercizio, svolge l'attività lavorativa per più del 50% del suo orario lavorativo nel Paese in cui è localizzato il datore di lavoro;
d) le spese salariali ammissibili relative all'eccedenza del reddito determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 209/2023.
Riduzione per immobilizzazioni materiali
La riduzione per immobilizzazioni materiali di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Ai fini del calcolo, non rilevano le immobilizzazioni materiali possedute per la vendita, la locazione o l'investimento e le immobilizzazioni materiali situate in un Paese diverso da quello in cui è localizzata l'impresa o l'entità a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprietà o il diritto di utilizzo.
Fonte: DM 11 ottobre 2024 (GU 23 ottobre 2024 n. 249)
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Maria Eugenia Palombo
- Associate Partner, KPMGRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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