mercoledì 23/10/2024 • 06:00
Il Decreto Correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024, implementa l’informativa minima obbligatoria del piano di concordato preventivo, modificando l’art. 87 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Ascolta la news 5:03
L'art. 21, co. 3 del Correttivo ter amplia l'informativa minima obbligatorio che il debitore deve indicare nel piano di concordato preventivo, attraverso l'integrazione del co. 1 dell'art. 87 del CCII.
Tale disposizione, come noto, disciplina il contenuto “minimo - inderogabile” del piano di concordato, prescrivendo al debitore oneri informativi e di disclosure che assumono contorni e contenuti tecnico-aziendalistici, soprattutto nel concordato in continuità aziendale, con conseguenti riflessi anche sulla predisposizione dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, prevista dal co. 3 dell'art. 87, a cura del Professionista Indipendente.
Le novità introdotte dal Correttivo
Le modifiche all'art. 87, co. 1 del CCII dispiegano effetti su tutte le fattispecie di piani concordatari ed involgono i seguenti elementi informativi e/o declinativi nel piano:
- la lett. a), recante “l'indicazione del debitore, eventuali parti correlate, attività e passività al momento della presentazione del piano e descrizione della situazione economico-patrimoniale finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori”
Il Correttivo, in particolare, sostituisce l'espressione “situazione economico finanziaria” con quella più precisa di “situazione economico-patrimoniale e finanziaria, uniformando così la terminologia comune agli altri istituti disciplinati dal CCII, quali Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56, Accordi di ristrutturazione di debiti ex art. 57 e ss. (ove il richiamo all'art. 56) e Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis (per effetto del richiamo all'art. 87 co. 1).
- la lett. c), recante, in accoglimento alla prassi applicativa, la specifica definizione di “valore di liquidazione alla data della domanda di concordato”, da intendersi quale valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo:
L'informativa in oggetto, relativamente all'indicazione delle “ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”, deve essere (ora) coordinata con l'onere informativo già richiesto alla (successiva) lett. h, riguardante (proprio) il possibile e ragionevole esito positivo di azioni recuperatorie o risarcitorie in caso di (sola) liquidazione giudiziale.
- la lett. e), riguardante la esplicitazione degli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti, e - in caso di concordato in continuità – la predisposizione del piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.
La modifica - secondo la relazione illustrativa – è idonea:
- la lett. f), afferente alla rappresentazione della “analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente”.
Si tratta di specifica informativa che deve essere predisposta e resa in caso di concordato con continuità aziendale diretta, nonché - per effetto del Correttivo ter - anche in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda. La modifica conferma la prassi applicativa (operante già nel vigore dell'art. 186 bis della legge fallimentare) che richiede il business plan dei flussi generati dall'azienda trasferita tutte le volte in cui il pagamento del prezzo (costituente la c.d. provvista per il pagamento dei creditori concorsuali) avviene a rate e/o è ancorato ai cash flow della cessionaria.
- la nuova lett. p-bis), in ordine alla indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Fondi rischi
La nuova disposizione impone di prevedere l'appostazione cautelativa di specifici fondi rischi, soprattutto nel caso in cui il debito concorsuale da ristrutturare comprenda finanziamenti bancari assistiti da garanzie statali MCC-SACE, con evidenza di specifico assorbimento del fabbisogno concordatario. Il supplemento d'informativa potrebbe invero apparire ridondante, giacché l'indicazione dei fondi per rischi ed oneri (di natura concorsuale e/o prededucibile) è precetto declinato dalla soft law dei principi contabile nazionale ed internazionale (rispettivamente OIC 31 e IAS 37) e dalla best practice in punto di declinazione e validazione di piani, nonché principio “di diritto” confermato (anche recentemente) della giurisprudenza di merito (sentenza Corte di Appello di Venezia 8 febbraio 2024).
Il tema “tecnico”, invero, è quello del corretto trattamento da riservare, nel piano e nella mappatura della debitoria, ai finanziamenti garantiti MCC- SACE, stante la natura (super) privilegiata ex art. 9, co. 5 del D.Lgs. 123/1998 che assiste l'eventuale credito “di regresso”, e che MCC e/o SACE potrebbero azionare nei confronti del debitore per effetto della escussione della garanzia da parte del finanziatore. Il privilegio MCC-SACE, tuttavia, sorge soltanto a seguito della positiva escussione della garanzia (in tal senso, anche emergente Cass. n. 1005/2023), con la conseguenza che laddove al momento del deposito del piano e della proposta l'escussione non sia ancora avvenuta, in sede di piano occorrerebbe cautelativamente iscrivere un fondo rischi privilegiato, in misura pari alla percentuale del finanziamento coperto della garanzia statale (i.e. 80 o 90%).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il D.Lgs. 136/2024 (“Correttivo ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, integra la disciplina sugli Accordi in esecuzione di Piani attesta..
Approfondisci con
Il presente contributo si propone di illustrare le modifiche apportate dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (approvato con D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) al procedime..
Valentina Baroncini
- Avvocato. Ricercatore Diritto processuale civile - Università di VeronaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.