lunedì 21/10/2024 • 08:30
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 18 ottobre 2024 n. 207, ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale relativo al trasferimento delle centrali di distribuzione del gas naturale dal gestore uscente al gestore entrante a seguito di una gara pubblica.
redazione Memento
La risposta AE n. 207/2024 chiarisce il trattamento fiscale relativo al trasferimento delle centrali di distribuzione del gas naturale dal gestore uscente (Beta) al gestore entrante (Gamma) a seguito di una gara pubblica indetta dal comune di Alfa.
La gara pubblica mira ad assegnare una concessione per il servizio di distribuzione a partire dal 1° febbraio 2024, per una durata di dodici anni. A Gamma è richiesto di compensare Beta per il valore degli asset trasferiti, calcolato sulla base del Valore Industriale Residuo (VIR) dei singoli asset coinvolti nel trasferimento.
Gamma ha vinto con successo la gara e ha assunto il servizio pubblico di distribuzione del gas, acquisendo la proprietà delle centrali di distribuzione attraverso un processo formale di consegna, che ha incluso un pagamento per il valore di rimborso. Il valore provvisorio totale del trasferimento, al 31 dicembre 2022, comprende importi sia per beni mobili che immobili, con specifici elementi elencati nel rapporto di consegna.
Gamma chiede chiarimenti su come questo trasferimento dovrebbe essere classificato ai fini fiscali, se come vendita di singoli asset soggetti a IVA o come trasferimento di un'unità aziendale soggetta a imposta di registro.
Gamma sostiene che l'operazione dovrebbe essere trattata come vendita di singoli asset, poiché la concessione per la distribuzione del gas è un'entità separata che deve essere vinta tramite una gara pubblica, indicando una chiara discontinuità tra i gestori uscente ed entrante.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato il caso, osserva che il trasferimento coinvolge un complesso di asset e relazioni giuridiche che consentono al gestore entrante di continuare il servizio di distribuzione del gas senza cambiamenti significativi. Questa situazione soddisfa i criteri per un trasferimento d'impresa, come definito dalle sentenze della Corte di Giustizia europea, indicando che il gestore entrante può operare in modo indipendente con gli asset acquisiti.
Nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle Entrate l'operazione non va assoggetta ad IVA, poiché il trasferimento coinvolge un insieme completo di asset e diritti legali necessari per il funzionamento dell'attività, piuttosto che singoli elementi,, pertanto l'operazione è soggetta ad imposta di registro.
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