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Una contribuente, argentina di nascita e impiegata del Consolato argentino di Milano, impugnava un avviso di accertamento parziale con il quale il fisco italiano aveva rilevato l'omessa dichiarazione del reddito da lavoro percepito dal Consolato accertando la maggiore IRPEF, oltre sanzioni e interessi. Con il ricorso, ella contestava la ripresa fiscale richiamando gli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 1663 del 19 gennaio 2023), che ha riconosciuto l'esenzione Irpef ai dipendenti di Consolati e Ambasciate in ossequio all'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. A tal fine invocava la primazia di detta Convenzione rispetto all'ordinamento interno. Argomentava, altresì, sull'irrilevanza dell'effettivo pagamento delle imposte nello stato estero, essendo, a suo dire. unicamente rilevante l'attribuzione della potestà impositiva ad un singolo stato, ed insisteva sull'inesistenza di una residenza in Italia prima dell'assunzione presso il Consolato, producendo diversa documentazione a sostegno (tra cui libretto esami universitari, passaporto, attestazione polizia locale argentina, registro di immigrazione ed emigrazione, etc.…). L'Ufficio, al contrario, confortava la liceità del proprio operato sulla base dell'art. 4 d.P.R. 601/73 - a mente del quale l'esenzione dalle imposte dei redditi opera a favore degli impiegat...

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Avviso di accertamento

L'avviso di accertamento rappresenta l'atto tipico con cui l'ente creditore esercita la propria potestà impositiva. È composto da una parte motivazionale, contenente i presupposti di fatto e di diritto e da una parte num..

di

Marco Ligrani

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