mercoledì 16/10/2024 • 06:00
I sostituti d'imposta aventi la residenza, ovvero la sede legale o operativa in uno dei territori colpiti da alluvioni nel 2023, se interessati dalla sospensione dei versamenti devono segnalare tale fattispecie nei Quadri ST e SV, utilizzando i nuovi codici appositamente introdotti nel Modello 770/2024.
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I dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023, dovranno essere trasmessi dai sostituti d'imposta all'Amministrazione Finanziaria entro il 31 ottobre 2024, utilizzando il modello 770/2024.
Alcune delle novità che riguardano il periodo d'imposta 2023, interessano i quadri ST ed SV del citato modello, al fine di recepire le disposizioni normative che hanno sospeso i versamenti per i sostituti d'imposta aventi la residenza, la sede legale od operativa nei territori colpiti dalle alluvioni.
Quadro ST
All'interno del quadro ST del modello 770, i sostituti d'imposta devono indicare i dati riferiti alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale, alle imposte sostitutive effettuate, nonché ai versamenti relativi alle ritenute ed alle imposte sostitutive medesime.
Tale quadro, è suddiviso in quattro sezioni.
Sezione |
Quali dati indicare |
---|---|
Sezione I – Erario |
Le ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché i relativi versamenti. |
Sezione II – Addizionale regionale |
Le trattenute di addizionale regionale all'IRPEF, comprese quelle effettuate in sede d'assistenza fiscale, nonché i dati di tutti i relativi versamenti. |
Sezione III – Ritenute su redditi di capitale |
Le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate su redditi di capitale ed altri redditi. |
Sezione IV – Imposte sostitutive |
Le imposte sostitutive applicate ed i relativi versamenti di cui all'art. 6 e 7 D.Lgs. 461/97, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili, ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) TUIR. |
Quadro SV
Il quadro SV, composto da un'unica sezione, accoglie i dati delle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF, delle trattenute per assistenza fiscale, nonché dei relativi versamenti. Nello specifico, in sede di compilazione del modello 770/2024, in tale quadro occorre indicare:
Si fa presente, inoltre, che occorre indicare anche i dati dei versamenti tardivi riferiti al periodo d'imposta 2023 effettuati entro la presentazione del modello 770/2024 (31 ottobre 2024), mentre, non devono essere indicate le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2024 con riferimento all'anno 2023.
Dati da indicare nei quadri ST e SV
Nei righi dei quadri ST (Sezione I, II e III) e SV, in relazione alle diverse tipologie di ritenute operate, i sostituti d'imposta dovranno fornire specifiche informazioni, ossia:
Versamenti sospesi nel 2023
A causa degli eccezionali eventi meteorologici che, nel corso del 2023, hanno interessato diversi i territori dell'Emilia Romagna, delle Marche, della Toscana, della Lombardia, nonché nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, il legislatore ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.
Tale sospensione, è stata recepita nel modello 770/2024, all'interno dei quadri ST e SV, con nuovi codici da indicare al punto 10 rubricato “Note”.
Nello specifico, i contribuenti interessati dalla sospensione dei versamenti, devono indicare nel quadro ST e nel quadro SV, al menzionato punto 10, il codice “Z” insieme ad uno dei valori indicati nella tabella che segue che identificano tre diversi eventi meteorologici, a seguito dei quali è stata disposta la sospensione dei versamenti.
volta indicato nel modello 770/2025.
Valore da indicare |
Fattispecie |
Termine di pagamento dei versamenti sospesi |
---|---|---|
1 |
Versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana (art. 1 DL 61/2023). |
10 dicembre 2023 |
2 |
Versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (art. 21-bis DL 145/2023). |
18 dicembre 2023 |
3 |
Versamenti che dovevano essere effettuati nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (art. 3 DL 132/2023). |
31 ottobre 2023 |
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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