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Le nuove modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES – P11 e NCTS – P52 diverranno le uniche ammissibili. Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall'EUCDM3 e il precedente tracciato4, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionali in TARIC5. Con l'informativa n. 622909 dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale. Di seguito si riportano i due codici: codice documento 62YY: Numero identificativo dell'autorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO), da inserire in corrispondenza del Reference Number. Da indicare in almeno un articolo se il metodo di pagamento non è in contanti (A). Non possono essere presenti DPO differenti all'interno di una stessa dichiarazione; codice documento 63YY: Codice tributo da liquidare, contenente informazioni utili per determinare gli importi. Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e saranno estese in ambiente reale a partire dal prossimo mercoledì 23 ottobre. La presentazione delle dichiarazioni doganali mediante il tracciato ET sarà possibile fino al 1° dicembre 2024. Nel mese di novembre, per agevolare la transizione definitiva ai nuovi tracciati, tale sistema sarà reso disponibile esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 01:00 alle ore 13:00 di ogni giorno. Con riferimento al vigente “periodo transitorio” delle procedure relative alle esportazioni e ai transiti, si ricorda che la Commissione Europea ha fissato l'avvio delle regole e condizioni c.d. “post transitorio” a decorrere dal 21 gennaio 2025 (per NCST-P5) e dal 11 febbraio 2025 (per AES-P1). Fonte: Informativa AD 8 ottobre 2024 n. 622909

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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