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giovedì 10/10/2024 • 14:15

Fisco FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

TFR: acconto imposta sostitutiva superiore all’imposta dovuta

L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ, fornisce indicazioni ai sostituti di imposta in caso di versamento in eccedenza dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR è applicata, dal datore di lavoro sostituto d'imposta, un'imposta sostitutiva del 17%. Essa è calcolata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno, imputata a riduzione del fondo ed è versata con il modello F24 in 2 parti, un acconto, calcolato secondo 2 metodi alternativi, e saldo:

acconto

Metodo storico: 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno (*)), entro il 16 dicembre di ciascun anno (cod. tributo 1712). Metodo previsionale (alternativo): 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno in corso: l'imponibile è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Per i dipendenti cessati entro il 30 novembre dell'anno in corso, l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto;

saldo

entro il 16 febbraio dell'anno successivo (cod. tributo 1713)

(*) In alternativa può applicare il coefficiente di rivalutazione che presumibilmente sarà applicabile a dicembre dell'anno in corso (Ris. AE 7 dicembre 2023 n. 68/E).

Nel caso in cui l'acconto versato sia superiore all'imposta dovuta, secondo l'Agenzia delle Entrate (FAQ AE 9 ottobre 2024), i sostituti di imposta possono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito derivante dalle eccedenze di versamento utilizzando il codice tributo 1627 (o il codice 155E per il modello F24 EP). Se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato invece il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

Al riguardo l'Agenzia ha chiarito che:

  •  tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l'apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione;
  • in caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico Civis.

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di

Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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