X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 10/10/2024 • 06:00

Lavoro LA CIRCOLARE INPS

Posizioni contributive agricoli: chiarimenti sulla sospensione d’ufficio

L'INPS, con Circ. 9 ottobre 2024, n. 91, affronta la possibilità di sospensione d'ufficio dell'attività con dipendenti per le posizioni contributive in agricoltura caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

+ -
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Premessa

L'Istituto riepiloga le previsioni dell'art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, che classifica e di conseguenza prevede l'iscrizione alla Gestione contributiva agricola (GCA) dei datori di lavoro che svolgono le attività di cui all'art. 2135, c.c. e di quelli che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135, c.c., lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara (circolari 16 dicembre 2009, n. 126, 20 giugno 2019, n. 94 e 23 aprile 2020, n. 56).

Datori di lavoro iscrivibili alla GCA

Tipologia d'impresa

Normativa di riferimento

Imprese agricole

Art. 2135, c.c.

Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole di cui all'art. 2135, c.c.

Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 228/2001

Art. 1, c. 1094, L. 296/2006

Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.)

Art. 1, L. 240/84

Art. 6, L. 92/79

Sospensione dell'attività con dipendenti

Per l'attività con dipendenti si genera la sospensione nel momento in cui il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli, mentre potrà continuare a svolgere l'attività con altre modalità (lavoro svolto da terzi).

L'assenza di operai in forza determina il venire meno dell'obbligo assicurativo e contributivo, ed è necessario comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (Circ. 11 luglio 2006, n. 88).

L'Allegato 1 alla Circ. 88/2006 riportava le esemplificazioni per la sospensione:

  • azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo, decide di continuare l'attività avvalendosi solo dell'opera propria del titolare e suoi familiari;
  • azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l'attività successivamente;
  • azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

Mentre per le imprese agricole che utilizzano esclusivamente di operai a tempo determinato è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell'attività, la condizione dell'azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell'anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

Le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per operai a tempo determinato non utilizzate per 1 intero anno civile verranno invece poste d'ufficio nello stato di “Sospensione”.

La data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Ripresa dell'attività con dipendenti

L'INPS specifica che l'assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) precedentemente sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

A tal proposito l'acquisizione dell'informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola viene attivata dalla denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell'area riservata del portale istituzionale dell'INPS.

La denuncia di riattivazione deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dall'assunzione (art. 5, c. 3, D.Lgs. 375/93).

Fonte: Circ. INPS 9 ottobre 2024 n. 91

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”