giovedì 10/10/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 9 ottobre 2024, n. 91, affronta la possibilità di sospensione d'ufficio dell'attività con dipendenti per le posizioni contributive in agricoltura caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato.
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Premessa
L'Istituto riepiloga le previsioni dell'art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, che classifica e di conseguenza prevede l'iscrizione alla Gestione contributiva agricola (GCA) dei datori di lavoro che svolgono le attività di cui all'art. 2135, c.c. e di quelli che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135, c.c., lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara (circolari 16 dicembre 2009, n. 126, 20 giugno 2019, n. 94 e 23 aprile 2020, n. 56).
Datori di lavoro iscrivibili alla GCA |
|
Tipologia d'impresa |
Normativa di riferimento |
Imprese agricole |
Art. 2135, c.c. |
Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole di cui all'art. 2135, c.c. |
Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 228/2001 Art. 1, c. 1094, L. 296/2006 |
Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) |
Art. 1, L. 240/84 Art. 6, L. 92/79 |
Sospensione dell'attività con dipendenti
Per l'attività con dipendenti si genera la sospensione nel momento in cui il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli, mentre potrà continuare a svolgere l'attività con altre modalità (lavoro svolto da terzi).
L'assenza di operai in forza determina il venire meno dell'obbligo assicurativo e contributivo, ed è necessario comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (Circ. 11 luglio 2006, n. 88).
L'Allegato 1 alla Circ. 88/2006 riportava le esemplificazioni per la sospensione:
Mentre per le imprese agricole che utilizzano esclusivamente di operai a tempo determinato è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell'attività, la condizione dell'azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell'anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.
Le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per operai a tempo determinato non utilizzate per 1 intero anno civile verranno invece poste d'ufficio nello stato di “Sospensione”.
La data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.
Ripresa dell'attività con dipendenti
L'INPS specifica che l'assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) precedentemente sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.
A tal proposito l'acquisizione dell'informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola viene attivata dalla denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell'area riservata del portale istituzionale dell'INPS.
La denuncia di riattivazione deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dall'assunzione (art. 5, c. 3, D.Lgs. 375/93).
Fonte: Circ. INPS 9 ottobre 2024 n. 91
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