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  • Tempo di lettura 4 min.

Condizioni della sospensione d'imposta L'art. 143, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva n. 2009/69/UE, stabilisce che l'esenzione prevista per le importazioni di beni trasportati/spediti a partire da un territorio o Paese terzo in uno Stato UE diverso da quello di arrivo del trasporto/spedizione si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da una cessione intracomunitaria “ordinaria” o “per assimilazione”, ai sensi dell'art. 138, par. 1 e par. 2, lett. c), a condizione che, al momento dell'importazione, l'importatore abbia fornito alle Autorità competenti dello Stato UE di importazione almeno le seguenti informazioni: il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato UE di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato UE di importazione; il numero di identificazione IVA del cessionario al quale i beni sono ceduti a norma dell'art. 138, par. 1 o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato UE di arrivo del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento per esigenze della propria impresa a norma dell'art. 138, par. 2, lett. c); su richiesta delle Autorità competenti, la prova che i beni importat...

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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