Condizioni della sospensione d'imposta
L'art. 143, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva n. 2009/69/UE, stabilisce che l'esenzione prevista per le importazioni di beni trasportati/spediti a partire da un territorio o Paese terzo in uno Stato UE diverso da quello di arrivo del trasporto/spedizione si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da una cessione intracomunitaria “ordinaria” o “per assimilazione”, ai sensi dell'art. 138, par. 1 e par. 2, lett. c), a condizione che, al momento dell'importazione, l'importatore abbia fornito alle Autorità competenti dello Stato UE di importazione almeno le seguenti informazioni:
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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