sabato 05/10/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 4 ottobre 2024 n. 90, fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate dall'art. 30 DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, al regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive di cui all'art. 116, c. 8, 9, 10 e 15, L. 23 dicembre 2000 n. 38.
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Premessa
La revisione con decorrenza dal 1° settembre 2024 rientra nelle misure del PNRR relative all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare.
Con la modifica alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l'art. 30 del citato DL n. 19/2024, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento.
La Circ. 90/2024 affronta le diverse fattispecie sanzionatorie e fornisce indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d'ufficio introdotte dalla medesima normativa.
Sanzioni civili per omissione contributiva
L'omissione contributiva, prevista dall'art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.
Resta inalterata l'ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% de...
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