Nel caso in esame un lavoratore, mentre era intento a svolgere lavori sulla sommità della villetta di proprietà del presidente della società presso cui era in forza (in particolare ad effettuare delle opere di reimpermeabilizzazione del tetto o di una tettoia), cadde da oltre 3 metri di altezza.
Il lavoratore venne soccorso da un passante mentre giaceva riverso, con i piedi ancora impigliati in una scala, non fornitagli dalla società ma morì in ospedale.
Gli eredi del lavoratore citarono in giudizio la società che si costituì, resistendo alla loro domanda. Il Tribunale, istruita la causa con prove testimoniali, acquisizione di documenti e consulenza medico legale di ufficio, con propria sentenza, rigettò la domanda.
Gli eredi soccombenti si rivolsero alla Corte d'appello che accolse la loro impugnazione, liquidando a loro favore oltre 360.000 euro.
Avverso la decisione di secondo grado la società decideva di ricorrere in cassazione, affidandosi a 4 motivo. La stessa, tra gli altri, eccepiva la violazione degli artt. 2043,2087 e 1227, comma 1, c.c. in combinato disposto con l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 2104 c.c. nonché degli artt. 71,73,75 e 78 del D.Lgs. 81/2008 in tema di uso delle attrezzature di lavoro e dei disp...
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