X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

venerdì 04/10/2024 • 06:00

Lavoro DALLA CASSAZIONE

Responsabilità del datore di lavoro esclusa solo in caso di rischio elettivo

Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza e la sua responsabilità è esclusa solo in caso di rischio elettivo. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza 20 settembre 2024 n. 25313.

di Elena Cannone - Avvocato

+ -
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Nel caso in esame un lavoratore, mentre era intento a svolgere lavori sulla sommità della villetta di proprietà del presidente della società presso cui era in forza (in particolare ad effettuare delle opere di reimpermeabilizzazione del tetto o di una tettoia), cadde da oltre 3 metri di altezza.

Il lavoratore venne soccorso da un passante mentre giaceva riverso, con i piedi ancora impigliati in una scala, non fornitagli dalla società ma morì in ospedale.

Gli eredi del lavoratore citarono in giudizio la società che si costituì, resistendo alla loro domanda. Il Tribunale, istruita la causa con prove testimoniali, acquisizione di documenti e consulenza medico legale di ufficio, con propria sentenza, rigettò la domanda.

Gli eredi soccombenti si rivolsero alla Corte d'appello che accolse la loro impugnazione, liquidando a loro favore oltre 360.000 euro.

Avverso la decisione di secondo grado la società decideva di ricorrere in cassazione, affidandosi a 4 motivo. La stessa, tra gli altri, eccepiva la violazione degli artt. 2043,2087 e 1227, comma 1, c.c. in combinato disposto con l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 2104 c.c. nonché degli artt. 71,73,75 e 78 del D.Lgs. 81/2008 in tema di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale laddove i giudici di merito avevano escluso la rilevanza del concorso di colpa del lavoratore deceduto nella causazione dell'evento.

Resistevano con controricorso gli eredi, la società rimaneva intimata; il Procuratore generale non presentava conclusioni. Entrambe le parti depositavano memoria ed il Collegio, all'apposita adunanza camerale, tratteneva il ricorso in decisione, acquisendo la memoria della società.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, innanzitutto, evidenzia che la Corte distrettuale aveva preso in esame tutte le testimonianze raccolte in primo grado e, al contrario del Tribunale, aveva escluso che si fosse in presenza di un rischio elettivo.

A parere della Corte di Cassazione, la Corte distrettuale aveva affermato, con adeguato apprezzamento di merito, che l'incarico di procedere ai lavori sul tetto dell'abitazione del presidente era stato conferito al lavoratore dai vertici della società.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione (come correttamente enunciato dalla Corte d'appello), il lavoratore non era salito sul tetto per sua libera scelta, in totale autonomia organizzativa e, oltretutto, l'incarico gli era stato affidato affinché vi provvedesse quanto avrebbe avuto tempo.

Sul punto la Corte di Cassazione sottolinea che, pur avendo il lavoratore, nello svolgere le attività assegnate, utilizzato una scala non adeguata e non fornita dalla società, ciò non concretizza un concorso di colpa del medesimo o un rischio elettivo, tale da escludere il nesso di causalità.

Il rischio elettivo - rimarca la Corte di Cassazione - sussiste allorquando il lavoratore “abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (cfr. Cass. n. 3763/2021).

In sostanza, il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza. L'omissione di cautela da parte del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia adottato tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro. Ciò in quanto non è prevedibile né anomala una dimenticanza del lavoratore nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale. Rischio ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (cfr. Cass. n. 1994/2012; Cass. n. 5419/2019; Cass. n. 25597/2021).

Calando detti principi al caso di specie, il lavoratore non poteva ritenersi in colpa. L'accertamento della sua imprudenza non è valso un suo concorso di colpa, essendogli stato affidato un incarico non rientrante nelle sue mansioni. Oltretutto non gli era stata fornita tutta l'attrezzatura necessaria ed il datore di lavoro non aveva garantito una adeguata sorveglianza sulla scelta dei mezzi da utilizzare.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale incondizionato e accogliento il ricorso incidentale autonomo con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: Cass. 20 settembre 2024 n. 25313

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”