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  • Tempo di lettura 2 min.

Il caso Un'azienda, dedita alla fabbricazione di prodotti chimici per l'agricoltura, riceveva un avviso di accertamento TARI per l'anno 2017 con il quale il Comune rideterminava in aumento la superficie industriale produttiva di rifiuti, dichiarata dalla contribuente, computando servizi igienici, mensa, spogliatoi, magazzini dei prodotti finiti e aree scoperte operative. Con il ricorso, la contribuente sosteneva la correttezza delle superfici tassabili dichiarate, evidenziando che le aree del complesso producevano rifiuti speciali tossici smaltiti autonomamente oppure non producevano rifiuti. Il Comune difendeva la liceità del proprio operato in quanto, per usufruire dell'esenzione, la parte avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento: la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ed il loro trattamento a proprie spese.   Con riferimento, poi, alle aree scoperte "non operative" e ai magazzini per lo stoccaggio di materie prime e lavorazioni, l'ente locale non aveva reputato sufficiente, ai fini dell'esclusione, il mero collegamento funzionale con l'attività produttiva esercitata. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso avendo la contribuente documentato che le aree in questione davano luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilab...

TARI ...

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TARI

La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

di

Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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