lunedì 07/10/2024 • 06:00
Seppure non espressamente specificato, le indicazioni della prassi amministrativa relative alla regolarizzazione delle cessioni all'esportazione di beni con trasporto/spedizione dei beni a cura del cessionario non residente dovrebbero applicarsi anche alle cessioni all'esportazione per finalità umanitarie, quando l'invio dei beni al di fuori della UE non avvenga entro il termine previsto.
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Requisiti della non imponibilità
L'art. 9, comma 1, della L. n. 167/2017 (Legge europea 2017), in attuazione dell'art. 146 della Direttiva n. 2006/112/CE, ha inserito la lett. b-bis) nell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi della quale costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili ai fini dell'IVA, le cessioni con trasporto/spedizione fuori dal territorio della UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario e per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.
Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, continua a trovare applicazione il D.M. n. 379/1988, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 14 della L. n. 49/1987, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 140, della L. n. 190/2014 (risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate 12 settembre 2024, n. 182).
La disposizione sostituisce quanto in precedenza previsto dall'art. 26, comma 5, della L. n. 125/2014, che è stato espressamente abrogato con la Legge europea 2017.
In sostanza, la novella normativa di cui alla lett. b-bis) dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che sono considerate cessioni all'esportazione, non imponibili IVA, le cessioni nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 125/2014, n. 125, ma a determinate condizioni.
In particolare:
A quest'ultimo riguardo, anche se la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata da adeguata documentazione doganale - oppure dalla vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali - la Corte di Cassazione ha ammesso che, a determinate condizioni, la prova in esame possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non abbia la disponibilità (sent. 12 ottobre 2018, n. 25454).
Ai fini della validità della prova, la Suprema Corte richiede che la stessa sia certa e incontrovertibile, qual è, per esempio, l'attestazione di Pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana (sent. 6 aprile 2022, n. 11112 e sent. 31 marzo 2022, n. 10356).
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in esame, con la risposta n. 182/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nello specifico caso considerato, la notifica che la Pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare nei confronti del cedente italiano possa essere qualificata come prova certa e incontrovertibile dell'avvenuta esportazione, presentando i requisiti l'assimilazione alla documentazione doganale.
In particolare, tenuto conto che la Pubblica amministrazione è in grado di ottenere la prova della definitiva uscita dei beni anche mediante interlocuzione diretta con i propri referenti UE, l'apposita attestazione che la Pubblica amministrazione provvede a rilasciare al cedente può costituire, pertanto, prova idonea della destinazione finale dei beni al di fuori della UE.
Ai sensi del citato art. 26, comma 3, della L. n. 125/2014, sulla base di parametri e criteri fissati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Nel suddetto elenco sono iscritti i soggetti della cooperazione allo sviluppo di seguito richiamati:
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Sono esportatori abituali quei soggetti che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie, per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari. Qualora essi si avvalgano della f..
Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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